Art. 9. 
              (Competenza delle regioni e delle province 
                   autonome di Trento e di Bolzano) 
1. La concessione e  la  erogazione  dei  contributi  previsti  dagli
articoli 8, 10 e 13 e' delegata alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano. 
2. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, emana,  con  proprio  decreto,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
le direttive per uniformare i criteri di valutazione  delle  domande,
le procedure e le  modalita'  di  concessione  e  di  erogazione  dei
contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano tengono conto  nell'istruttoria  di  propria  competenza  dei
tempi di realizzazione  delle  singole  iniziative,  dei  consumi  di
energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantita'
di energia primaria risparmiata per  unita'  di  capitale  investito,
nonche': per gli interventi di cui all'articolo  8,  della  tipologia
degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorita'
per gli interventi integrati; per gli interventi di cui  all'articolo
10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo  energetico  dei
rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13,  della  tipologia
delle unita' produttive e delle potenziali  risorse  energetiche  del
territorio. 
3. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno  le  regioni  e  le  province
autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   inoltrano   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  apposita  richiesta
di  fondi  documentata  sulla  base  delle   domande   effettivamente
pervenute e favorevolmente istruite. 
4. Tenuto conto  delle  richieste  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui  al
comma   3,   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato propone entro trenta giorni al  CIPE,  che  provvede
entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei  fondi  in  relazione  a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13. 
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sono  improrogabilmente  impegnati   mediante
appositi atti di concessione dei contributi entro  centoventi  giorni
dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano non  hanno  fornito  la
documentazione relativa agli atti di impegno entro  i  trenta  giorni
successivi,  vengono  destinati  dal  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad  iniziative
inevase dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base delle percentuali di  ripartizione  gia'  adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4. 
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il  termine
di cui al comma 3 e' fissato al  novantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della stessa e  la  nuova  ripartizione  dei  fondi
residui di cui al comma 5  riguarda  anche  eventuali  fondi  residui
trasferiti alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  per  le  medesime  finalita'  sulla  base  della   normativa
previgente la presente legge e non  impegnati  entro  il  termine  di
centoventi giorni di cui al medesimo comma 5. 
7. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
avvalendosi anche dell'ENEA  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  3,
provvedono  ad  accertare  l'effettivo  conseguimento  del  risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti  di  verifica  con  metodo  a
campione e/o secondo criteri di priorita'. In caso di esito  negativo
delle verifiche le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e provvedono  all'immmediata  revoca
totale o parziale  dei  contributi  concessi  ed  al  recupero  degli
importi gia' erogati,  maggiorati  di  un  interesse  pari  al  tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo  di  pagamento,
con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2  del  testo  unico  delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  procedura  coattiva  per  la
risocossione delle entrate patrimoniali dello  Stato  e  degli  altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari, approvato con  regio  decreto  14  aprile
1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite  tra  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  con  le
modalita' di cui al comma 4. 
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano previsti dalla presente  legge,  decorso  il  termine  per
l'emanazione dell'atto cui  il  parere  e'  preordinato,  l'autorita'
competente puo' provvedere anche in assenza dello stesso. 
 
          Nota all'art. 9:
          -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2 del regio decreto 14
          aprile 1910, n. 639:
          "Art.  2.  -  Il  procedimento  di coazione comincia con la
          ingiunzione, la  quale  consiste  nell'ordine,  emesso  dal
          competente  ufficio  dell'ente  creditore,  di pagare entro
          trenta giorni, sotto pena degli atti  esecutivi,  la  somma
          dovuta.
          La  ingiunzione  e'  vidimata e resa esecutoria dal pretore
          nella cui giurisdizione risiede l'ufficio  che  la  emette,
          qualunque  sia  la  somma  dovuta;  ed e' notificata, nella
          forma delle citazioni da un ufficiale  giudiziario  addetto
          alla  pretura  o  da  un  usciere  addetto  all'Ufficio  di
          conciliazione.
          L'ufficiale   giudiziario   o   l'usciere  dell'Ufficio  di
          conciliazione   deve   restituire   all'Ufficio   emittente
          l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita
          notificazione.
          Per   la   intimazione   ai  debitori  d'ignoto  domicilio,
          residente  o   dimora,   o   residenti   all'estero,   sono
          applicabili  le  norme stabilite dalla procedura civile per
          le citazioni.
          Per    la    effettuata    notificazione   e'   corrisposta
          all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la
          meta'  dei  diritti  spettanti,  giusta la tariffa vigente,
          agli ufficiali giudiziari delle preture".