Art. 2. (Procedure) 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programma medesimo. 2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano un numero pari o inferiore a cento unita', sono approvate dal CIPI negli altri casi. 3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento e' autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa. 4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7. 5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto entro dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficolta' di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore del lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS. 7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19 comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge e, vengono fissati i criteri e le modalita' per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.