Art. 2. 
                             (Procedure) 
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da
parte del CIPI per la durata prevista nel programma medesimo. 
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di  cui  all'articolo  1,
commi 2 e 3 sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nel caso in cui i lavoratori  interessati  alle  integrazioni
salariali siano un numero pari  o  inferiore  a  cento  unita',  sono
approvate dal CIPI negli altri casi. 
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento  e'
autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale per periodi semestrali  subordinatamente  all'esito  positivo
dell'accertamento sulla regolare attuazione del  programma  da  parte
dell'impresa. 
4.  La  richiesta  del  trattamento  straordinario  di   integrazione
salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma
dell'articolo 7 della legge  20  maggio  1975,  n.  164,  all'Ufficio
regionale del lavoro  e  territorialmente  competenti.  Nel  caso  di
presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del
predetto articolo 7. 
5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,  sulla
base  degli  accertamenti  disposti  dall'Ispettorato  regionale  del
lavoro,  esprime  il  parere   previsto   entro   dal   primo   comma
dell'articolo 8 della legge 8  agosto  1972,  n.  464,  entro  trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre il
pagamento diretto ai lavoratori da parte  dell'INPS  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno  per
il nucleo familiare, ove spettante, quando  per  l'impresa  ricorrano
comprovate    difficolta'    di    ordine    finanziario    accertate
dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente  competente.
Restano fermi gli obblighi del  datore  del  lavoro  in  ordine  alle
comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS. 
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con la procedura prevista  dall'articolo  19  comma  5,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova  composizione
del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6,  della  presente
legge e, vengono fissati i criteri e le  modalita'  per  l'assunzione
delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con
lo  stesso  decreto  viene  stabilita  la  misura  del  compenso   da
corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo  onere,
valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991,  si
provvede a carico del capitolo 1025 dello  stato  di  previsione  del
Ministero del bilancio e della programmazione  economica  per  l'anno
1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.