Art. 3. 
(Intervento  straordinario  di  integrazione  salariale  e  procedure
                            concorsuali) 
 
  1.  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
concesso, con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  ai  lavoratori  delle  imprese  soggette  alla   disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi  di
dichiarazione  di  fallimento,   di   omologazione   del   concordato
preventivo, consistente nella cessione dei beni,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria,   qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il
trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o
del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. 
  2. Entro il termine di scadenza del periodo  di  cui  al  comma  1,
quando sussistano fondate  prospettive  di  continuazione  o  riprese
dell'attivita' e di salvaguardia,  anche  parziale,  dei  livelli  di
occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo,  dell'azienda  o
di sue  parti,  per  il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  puo'  essere  prorogato,  su  domanda  del  curatore,  del
liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.  La  domanda  deve
essere corredata da una relazione approvata dal  giudice  delegato  o
dall'autorita'  che  esercita  il  controllo  sulle  prospettive   di
cessione dell'azienda o di sue parti e sui  riflessi  della  cessione
sull'occupazione aziendale. 
  3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita',  anche
tramite cessione dell'azienda o di sue  parti,  o  quando  i  livelli
occupazionali possono  essere  salvaguardati  solo  parzialmente,  il
curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare
in mobilita' ai sensi  dell'articolo  4  ovvero  dell'articolo  24  i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo  4,
comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni.  Il  contributo  a  carico
dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto. 
  4. L'imprenditore  che,  a  titolo  di  affitto  abbia  assunto  la
gestione,  anche  parziale,  di  aziende  appartenenti   ad   imprese
assoggettate alle procedure di cui al comma  1,  puo'  esercitare  il
diritto  di  prelazione  nell'acquisto  delle  medesime.  Una   volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la  definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi'
stabilito  all'imprenditore  che  sia  riconosciuto  il  diritto   di
prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro  cinque  giorni
dal ricevimento della comunicazione. 
  5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301  e
successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio
1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile  1985,
n. 143 e successive modificazioni.