Art. 3. 
                             Definizioni 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al  presente  decreto  si
intendono per: 
   a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico  presente  durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; 
   b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro
interessato o il  limite  di  un  indicatore  biologico  relativo  ai
lavoratori esposti, a seconda dell'agente; 
   c) medico competente: un  medico,  ove  possibile  dipendente  del
Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: 
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva  dei
lavoratori  e  psicotecnica   o   in   tossicologia   industriale   o
specializzazione equipollente; docenza in medicina del  lavoro  o  in
medicina preventiva dei  lavoratori  o  in  medicina  preventiva  dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o  in  igiene
industriale o in fisiologia ed  igiene  del  lavoro;  libera  docenza
nelle discipline suddette; 
   d) organo di vigilanza: organo del Servizio  sanitario  nazionale,
salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.