Art. 6. 
                       Obblighi dei lavoratori 
  1. I lavoratori: 
    a) osservano oltre le norme del presente decreto le  disposizioni
e istruzioni impartite dal datore di  lavoro,  dai  dirigenti  e  dai
preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
    b) usano con  cura  ed  in  modo  appropriato  i  dispositivi  di
sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti  o
predisposti dal datore di lavoro; 
    c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente  ed
al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e  mezzi,  nonche'
le  altre  eventuali  condizioni  di  pericolo  di  cui   vengano   a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito
delle loro competenze e possibilita', per eliminare o  ridurre  dette
deficienze o pericoli; 
    d)  non  rimuovono  o   modificano,   senza   autorizzazione,   i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i  mezzi
individuali e collettivi di protezione; 
    e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di
loro  competenza  che  possono  compromettere  la  protezione  o   la
sicurezza; 
    f) si  sottopongono  ai  controlli  sanitari  previsti  nei  loro
riguardi.