Art. 2.
(Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)
1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui
all'articolo 9, possono essere costituite societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo
l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di
piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non
possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di
cui all'articolo 2359 del codice civile.
2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi
comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui
al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale
devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per
poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle
agevolazioni di cui all'articolo 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e
dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti
muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio
sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della
societa' stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti
dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare
degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione
all'albo;
e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle
partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di vigilanza di cui
al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.