Art. 3.
(Forme di partecipazione al capitale di rischio)
1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di
rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per
l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si
considerano le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata;
b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per
azioni;
c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di
cui alle lettere a) e b);
d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3,
e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con
diritto di voto emesse:
a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli
amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti,
ovvero siano da questi controllati;
d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c).