Art. 3. 
          (Forme di partecipazione al capitale di rischio) 
 
1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di
rischio  delle  piccole  imprese  ai  sensi   dell'articolo   2   per
l'ammissione  alle  agevolazioni   previste   dall'articolo   9,   si
considerano le seguenti operazioni: 
a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; 
b) acquisto di azioni di societa' per azioni  e  in  accomandita  per
azioni; 
c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni  di  societa'  di
cui alle lettere a) e b); 
d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2,  comma  3,
e' fatto divieto alle societa' finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
sviluppo di investire il proprio patrimonio in  azioni  o  quote  con
diritto di voto emesse: 
a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; 
b) da soggetti che  controllino,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile,  la  stessa  o   altre   societa'   finanziarie   per
l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; 
c)  da  societa'  o  enti  dei  cui   organi   facciano   parte   gli
amministratori  di  societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e   lo
sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa'  o  enti,
ovvero siano da questi controllati; 
d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c).