Art. 3. (Forme di partecipazione al capitale di rischio) 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni: a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse: a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).