Art. 4.
(Controlli)
1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi
allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese
ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle
domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di
cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di
apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al
credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese
artigiane.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di
5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle
disponibilita' conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi
dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori
accertamenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge
attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico,
finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee
forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base
regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente
comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla
collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il
lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese industriali".
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le
rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al
Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.