Art. 4. 
                             (Controlli) 
 
1. Per il  controllo  delle  dichiarazioni,  corredate  dei  relativi
allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle  imprese
ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9,  nonche'  delle
domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di
cui all'articolo 12, il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato si  avvale,  anche  congiuntamente,  sulla  base  di
apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito  a  medio
termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati  al
credito a medio termine e della Cassa per  il  credito  alle  imprese
artigiane. 
2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di
5  miliardi  annui  per  il   triennio   1991-1993,   gravano   sulle
disponibilita' conferite al fondo di cui  all'articolo  43  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato  puo'  comunque  disporre  ulteriori
accertamenti. 
3. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1,  svolge
attivita'  di  rilevazione  ed  analisi  dello  sviluppo   economico,
finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee
forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base
regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui  al  presente
comma, il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
puo'   ricorrere,   sulla   base   di   apposite   convenzioni   alla
collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali. 
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma  3,  determinato  il
lire 650 milioni annue a decorrere dal  1991,  si  provvede  mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  1991,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo  delle  piccole  e  medie
imprese industriali". 
6. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede a  coordinare  le  attivita'  di  cui  al  comma  3  con  le
rilevazioni  operate  dalle  diverse  regioni  e  a   presentare   al
Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.