Art. 10 
                   Doveri e controlli disciplinari 
 
  1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni  di  giudice  di
pace e' tenuto alla osservanza dei doveri previsti per  i  magistrati
ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che  nei  casi  di
cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni  caso  in
cui abbia avuto  o  abbia  rapporti  di  lavoro  autonomo  ovvero  di
collaborazione con una delle parti. 
  2.  Si  applicano  le  disposizioni  in  tema  di   responsabilita'
disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili. 
 
          Nota all'art. 10:
          - Il testo dell'art. 51 del codice di procedura  civile  e'
          il seguente:
          "Art.   51  (Astensione  del  giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi:
          1) se ha interesse nella  causa  o  in  altra  vertente  su
          identica questione di diritto;
          2)  se  egli  stesso  o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o  commensale  abituale  di una delle parti o di alcuno dei
          difensori;
          3) se egli egli stesso o la  moglie  ha  causa  pendente  o
          grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori;
          4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella  causa,
          o   ha  deposto  in  essa  come  testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
          tecnico;
          5) se e' tutore, il curatore, procuratore, agente o  datore
          di   lavoro   di   una   delle   parti;   se,  inoltre,  e'
          amministratore o gerente di  un  ente,  di  un'associazione
          anche  non  riconosciuta,  di un comitato di una societa' o
          stabilimento che ha interesse nella causa.
          In ogni  altro  caso  in  cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione     riguarda     il     capo     dell'ufficio,
          l'autorizzazione   e'   chiesta   al   capo    dell'ufficio
          superiore".
          Si riporta, per comodita' del lettore, il comma 1 dell'art.
          52  (Ricusazione  del  giudice)  del  codice  di  procedura
          civile: "Nei casi in cui e' fatto  obbligo  al  giudice  di
          astenersi,   ciascuna   delle   parti   puo'   proporre  la
          ricusazione mediante ricorso contenente i motivi  specifici
          e i mezzi di prova".