Art. 11 
               Indennita' spettanti al giudice di pace 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 
  2. In  materia  civile  al  magistrato  onorario  che  esercita  le
funzioni di giudice di pace e' corrisposta  una  indennita'  di  lire
quarantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze
al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza  che  definisce  il
processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. 
  3. In  materia  penale  al  magistrato  onorario  che  esercita  le
funzioni di giudice di pace e' corrisposta  una  indennita'  di  lire
ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per
non piu' di dieci udienze al mese. 
  4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3  puo'  essere
rideterminato ogni tre anni, con  decreto  emanato  dal  Ministro  di
grazia e giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  in
relazione alla  variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
nel triennio precedente.