Art. 12. 
       Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario 
1. Le  funzioni  di  cancelleria  presso  il  giudice  di  pace  sono
esercitate dal personale di cancelleria  appartenente  ai  ruoli  del
Ministero  di  grazia  e  giustizia  inquadrato  nella  I   qualifica
dirigenziale e nella IX,  VIII,  VII,  VI,  V,  IV  e  III  qualifica
funzionale. 
2. L'organico relativo al personale di  cancelleria  viene  aumentato
complessivamente di n. 6.059 unita' di cui: 
a) 12 della I qualifica dirigenziale; 
b) 84 della IX qualifica funzionale; 
c) 840 dell'VIII qualifica funzionale; 
d) 1.495 della VI qualifica funzionale; 
e) 802 della V qualifica funzionale; 
f) 1.604 della IV qualifica funzionale; 
g) 1.222 della III qualifica funzionale. 
3. L'organico relativo al  personale  degli  uffici  notificazioni  e
protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui: 
a) 240 della VII qualifica funzionale; 
b) 480 della VI qualifica funzionale; 
c) 640 della V qualifica funzionale. 
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi  entro
sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
presente legge, si provvede a stabilire  la  dotazione  organica  del
personale dei singoli uffici del giudice di pace. 
5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede
mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in  servizio
presso gli uffici di conciliazione alla data del  31  dicembre  1989,
secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del  Ministro  di
grazia e  giustizia,  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente  legge,  e  che
tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti  per
l'accesso    alle    corrispondenti    categorie    del     personale
dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo. 
6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3
si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei  messi  di
conciliazione  non  dipendenti  comunali,  purche'  in  possesso  del
decreto  di  nomina   rilasciato   dal   presidente   del   tribunale
anteriormente alla data  del  31  dicembre  1989,  secondo  modalita'
consistenti con decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  da
emanarsi entro sei mesi dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della presente legge.