Art. 13 
                      Notificazione degli atti 
 
  1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di
competenza del giudice di pace, ivi comprese le  decisioni  in  forma
esecutiva ed i relativi atti di precetto,  provvedono  gli  ufficiali
giudiziari e gli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  secondo  le  norme
dell'ordinamento  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni. 
  2.  Ove  manchino  o  siano  impediti  l'ufficiale  giudiziario   e
l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi  di  urgenza,  il
giudice di pace o,  ove  esista,  il  coordinatore  dell'ufficio  del
giudice di pace, dispone, con decreto  scritto  sull'atto  originale,
che le notificazioni siano eseguite, nel luogo ove l'atto deve essere
notificato, dai messi di conciliazione di cui all'articolo 51. 
 
          Nota all'art. 13:
          -   Il   D.P.R.  n.  1229/1959  reca  l'"Ordinamento  degli
          ufficiali   giudiziari   e   degli    aiutanti    ufficiali
          giudiziari".