Art. 15 
            Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. Nel caso in cui all'ufficio siano  assegnati  piu'  giudici,  il
piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o,  in  mancanza,
il piu' anziano avuto riguardo alla data di assunzione  dell'incarico
o, a parita' di date, il piu' anziano  di  eta',  svolge  compiti  di
coordinamento. 
  2. Il coordinatore, secondo le direttive  del  Consiglio  superiore
della magistratura e in armonia  con  le  indicazioni  del  consiglio
giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e,  d'intesa  con
il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore
delle  udienze  di  istruzione  e  di  discussione  delle  cause   di
competenza dell'ufficio.