Art. 2. 
                Sede degli uffici del giudice di pace 
1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in  tutti  i  capoluoghi
dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata  in  vigore  della
legge 1 febbraio 1989, n. 30. 
2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e  i
comuni  interessati,  possono  essere   istituite   sedi   distaccate
dell'ufficio del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento,
ovvero in una o piu' circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni. 
3. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e  i
comuni interessati, due o piu' uffici contigui del  giudice  di  pace
possono essere costituiti in un unico ufficio con il  limite  che  la
popolazione complessiva risultante  dall'accorpamento  non  superi  i
cinquantamila abitanti. Nel decreto e' designato il comune in cui  ha
sede l'ufficio del giudice di pace. 
 
          Nota all'art. 2: 
          - La legge n. 30/1989 recante: "Costituzione delle  preture
          circondariali  e  nuove   norme   relative   alle   sezioni
          distaccate", ha individuato  per  gli  uffici  di  pretura,
          modificando la tabella A annessa al R.D. 30  gennaio  1941,
          n.  12   (Ordinamento   giudiziario),   la   circoscrizione
          territoriale del  circondario,  in  luogo  del  mandamento.
          Pertanto gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti
          i capoluoghi  dei  mandamenti  indicati  nella  tabella  A,
          anteriormente alla modifica operata dalla legge n. 30/1989.