Art. 2. Sede degli uffici del giudice di pace 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento, ovvero in una o piu' circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o piu' uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.
Nota all'art. 2: - La legge n. 30/1989 recante: "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate", ha individuato per gli uffici di pretura, modificando la tabella A annessa al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), la circoscrizione territoriale del circondario, in luogo del mandamento. Pertanto gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti indicati nella tabella A, anteriormente alla modifica operata dalla legge n. 30/1989.