Art. 3 
  Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace 
 
  1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del
giudice di pace e' fissato in 4.700  posti;  entro  tale  limite,  e'
determinata,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto  del  Presidente
della Repubblica su proposta del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica
degli uffici del giudice di pace. 
  2. In caso di  vacanza  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  o  di
impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il
presidente del tribunale puo' affidare  temporaneamente  la  reggenza
dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo. 
  3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi,  si
provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.