Art. 4 
                         Nomina nell'ufficio 
 
  1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del  giudice
di pace sono nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
pre- via deliberazione del Consiglio superiore della magistratura  su
proposta  formulata  dal   consiglio   giudiziario   territorialmente
competente, integrato da cinque  rappresentanti  designati,  d'intesa
tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e  procuratori  del
distretto di corte d'appello. 
  2. Ai  fini  previsti  dal  comma  1,  il  presidente  della  corte
d'appello, almeno sei mesi prima che  si  verifichino  vacanze  nella
pianta  organica  degli  uffici  del  giudice  di  pace   ovvero   al
verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati
di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione  nell'albo
pretorio ed ogni altra forma  di  pubblicita'  ritenuta  idonea,  con
invito alla presentazione, entro sessanta  giorni,  di  una  domanda,
corredata dei  documenti  occorrenti  per  provare  il  possesso  dei
requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di  una
dichiarazione  dell'insussistenza  delle  cause  di  incompatibilita'
previste dalla legge. 
  3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le  domande  degli
interessati  corredate  dei  relativi  documenti,  le  trasmette   al
consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula  le  motivate
proposte  sulla  base  delle  domande  ricevute  e   degli   elementi
acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una  terna  di
nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di  preferenza
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5. 
  4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte
del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente  della  corte
d'appello al Consiglio superiore della magistratura. 
  5. Il magistrato onorario  chiamato  a  ricoprire  le  funzioni  di
giudice di pace assume possesso dell'ufficio  entro  sessanta  giorni
dalla nomina. 
  6. In sede di  prima  applicazione  il  Consiglio  superiore  della
magistratura adotta la deliberazione di cui al  comma  1  entro  otto
mesi dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
presente legge.