Art. 5. Requisiti per la nomina e titoli preferenziali 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sotto posto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere idoneita' fisica e psichica; e) avere eta' non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni; f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace; g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza; h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o privata. 2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non e' richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili. 3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. 4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie; b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili; c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione; f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. 5. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritarianente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore. 6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.