Art. 5. 
           Requisiti per la nomina e titoli preferenziali 
1. Per la  nomina  a  giudice  di  pace  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti: 
a) essere cittadino italiano; 
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne per delitti  non  colposi  o  a  pena
detentiva per contravvenzione, e  non  essere  stato  sotto  posto  a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
d) avere idoneita' fisica e psichica; 
e) avere eta' non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni; 
f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale
dove ha sede l'ufficio del giudice di pace; 
g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza; 
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione  delle
funzioni di giudice  di  pace,  l'esercizio  di  qualsiasi  attivita'
lavorativa dipendente pubblica o privata. 
2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non  e'  richiesto
nei confronti di coloro che esercitano la professione  forense  o  le
funzioni notarili. 
3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere  su
persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e  prestigio
acquisito  e  per  esperienza  giuridica  e  culturale  maturata,  le
funzioni di magistrato onorario. 
4. Costituiscono titoli di  preferenza  per  la  nomina  l'esercizio,
anche pregresso: 
a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie; 
b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili; 
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o  negli
istituti superiori statali; 
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche  dirigenziali  e  alla  ex
carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; 
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche  dirigenziali  e  alla  ex
carriera direttiva della pubblica amministrazione; 
f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. 
5. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di cui  ai  commi
1, 3 e 4, sono prioritarianente  nominati  coloro  che  esercitano  o
hanno esercitato le  funzioni  di  giudice  conciliatore  o  di  vice
conciliatore. 
6. In caso di nomina  condizionata  alla  cessazione  dell'attivita',
questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini
di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro
sessanta giorni dalla nomina.