Art. 7 Durata dell'ufficio 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. 2. Fermo restando il limite di eta' di cui al comma 1, una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.