Art. 7 
                         Durata dell'ufficio 
 
  1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni  di  giudice  di
pace  dura  in  carica  quattro  anni  e,  al  termine,  puo'  essere
confermato una sola volta per uguale  periodo.  Tuttavia  l'esercizio
delle funzioni non puo' essere protratto oltre il  settantacinquesimo
anno di eta'. 
  2. Fermo restando il  limite  di  eta'  di  cui  al  comma  1,  una
ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni  dalla
cessazione del precedente incarico.