Art. 8. 
                          Incompatibilita' 
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: 
a) i membri del Parlamento,  i  consiglieri  regionali,  provinciali,
comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati  di  controllo
sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; 
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; 
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla
nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 
2. Gli avvocati e i procuratori  legali  non  possono  esercitare  le
funzioni di giudice di pace nel  distretto  di  corte  d'appello  nel
quale esercitano la professione forense.