Art. 8. Incompatibilita' 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense.