Art. 9 Decadenza e dispensa 1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilita'. 2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermita' che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.