Art. 9 
                        Decadenza e dispensa 
 
  1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni  di  giudice  di
pace decadono dall'ufficio quando viene  meno  taluno  dei  requisiti
necessari  per  essere  ammessi  alle  funzioni  giudiziarie  o   per
dimissioni   volontarie   o   quando   sopravviene   una   causa   di
incompatibilita'. 
  2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni  di  giudice  di
pace sono dispensati dall'ufficio per  infermita'  che  impedisca  in
modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che
si protragga per oltre sei mesi. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con  decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
superiore della magistratura.