ART. 2. 
            Classificazione delle aree naturali protette 
1. I parchi nazionali sono costituiti da  aree  terrestri,  fluviali,
lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche
parzialmente alterati da interventi antropici, una o piu'  formazioni
fisiche,  geologiche,   geomorfologiche,   biologiche,   di   rilievo
internazionale o nazionale  per  valori  naturalistici,  scientifici,
estetici,  culturali,  educativi  e  ricreativi  tali  da  richiedere
l'intervento dello Stato ai fini  della  loro  conservazione  per  le
generazioni presenti e future. 
2. I parchi naturali regionali sono  costituiti  da  aree  terrestri,
fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti  la
costa, di  valore  naturalistico  e  ambientale,  che  costituiscono,
nell'ambito di una o piu'  regioni  limitrofe,  un  sistema  omogeneo
individuato  dagli  assetti   naturali   dei   luoghi,   dai   valori
paesaggistici  ed  artistici  e  dalle  tradizioni  culturali   delle
popolazioni locali. 
3. Le riserve naturali sono costituite da aree  terrestri,  fluviali,
lacuali o marine che contengono una o piu' specie  naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero  presentino  uno  o  piu'
ecosistemi  importanti  per  le  diversita'  biologiche  o   per   la
conservazione delle risorse genetiche. Le  riserve  naturali  possono
essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi  in
esse rappresentati. 
4. Con  riferimento  all'ambiente  marino,  si  distinguono  le  aree
protette come definite ai sensi del protocollo  di  Ginevra  relativo
alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge
5 marzo 1985, n. 127, e quelle  definite  ai  sensi  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979. 
5. Il Comitato per le aree naturali protette di  cui  all'articolo  3
puo'  operare  ulteriori  classificazioni  per  le  finalita'   della
presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione
previsti dalle convenzioni internazionali  ed  in  particolare  dalla
convenzione  di  Ramsar  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 
6.  La  classificazione  delle  aree  naturali  protette  di  rilievo
internazionale e nazionale, qualora rientrino  nel  territorio  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, ha luogo d'intesa  con  le  regioni  e  le  province  stesse
secondo  le  procedure  previste  dalle  norme  di   attuazione   dei
rispettivi statuti d'autonomia  e,  per  la  regione  Valle  d'Aosta,
secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981,
n. 453. 
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi  nazionali  e  delle
riserve naturali  statali  sono  effettuate,  qualora  rientrino  nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse. 
8. La classificazione e l'istituzione  dei  parchi  e  delle  riserve
naturali di  interesse  regionale  e  locale  sono  effettuate  dalle
regioni. 
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della
propria denominazione. 
 
          Note all'art. 2:
          -  La  legge  n. 127/1985 reca: "Ratifica ed esecuzione del
          protocollo relativo alle  aree  specialmente  protette  del
          Mediterraneo,  aperto  alla  firma  a  Ginevra  il 3 aprile
          1982".
          - La legge n. 979/1982 reca: "Disposizioni  per  la  difesa
          del mare".
          - Il D.P.R. n. 448/1976 reca: "Esecuzione della convenzione
          relativa   alle  zone  umide  d'importanza  internazionale,
          soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
          Ramsar il 2 febbraio 1971".
          - Il testo dell'art. 3 della  legge  n.  453/1981  (Rinnovo
          della  delega  prevista  dall'art. 72 della legge 16 maggio
          1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978,  n.
          827,  per  l'estensione  alla  regione  Valle d'Aosta delle
          disposizioni del D.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616),  e'  il
          seguente:
          "Art.  3.  -  Le  norme  delegate  previste  dai precedenti
          articoli sono emanate  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  di  una commissione paritetica formata da tre
          rappresentanti del Governo,  designati  dal  Consiglio  dei
          Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal
          consiglio  regionale, e sentita la commissione parlamentare
          per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della  legge
          10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".