Art. 2. 
                         (Danni di guerra). 
  1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la  concessione  di
indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla  legge  27
dicembre 1953, n. 968. 
  2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono  conseguentemente  ridotti
per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione  delle
rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta
legge.