Art. 3. 
             (Fondi per la cooperazione allo sviluppo). 
  1. Gli stanziamenti  iscritti  al  capitolo  4620  dello  stato  di
previsione del Ministero degli  affari  esteri  per  il  1992  (Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532
per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo,  8173  e  9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, sono immediatamente utilizzabili fino  al  limite  del  50  per
cento degli stanziamenti. 
  2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui  al  comma  1
sara'  utilizzato  dopo  l'approvazione   da   parte   del   Comitato
interministeriale per la  cooperazione  allo  sviluppo  (CICS)  degli
indirizzi programmatici  della  cooperazione  allo  sviluppo  di  cui
all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 
49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle  competenti
Commissioni parlamentari,  che  dovranno  esprimersi  entro  sessanta
giorni. Il parere di cui al presente comma e'  espresso  anche  sulla
lista dei programmi-paese  e  sulle  priorita'  relative  ai  singoli
paesi. I  progetti  di  tipo  infrastrutturale  finanziati  dal  CICS
dovranno essere  sottoposti  a  valutazione  di  impatto  ambientale,
secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni. 
  3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione
di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della  legge  26
febbraio  1987,  n.  49,  e'  resa  in  tutti  i  casi   obbligatoria
l'effettuazione  di  gare  pubbliche  di  aggiudicazione  secondo  la
vigente normativa comunitaria. Il  comma  6  dell'articolo  15  della
medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 
  4. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  4,  del
decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  65,  convertito,  con  modificazioni
della legge 26 aprile 1989,  n.  155,  nonche'  dall'articolo  3  del
decreto-legge 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la  gestione  del  Fondo  resta
regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
  5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a  rendere
pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano
forniture per la cooperazione allo  sviluppo,  con  l'indicazione  di
ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi. 
  6.  La  composizione  del   Comitato   interministeriale   per   la
cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3  della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del
Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.