Art. 3. (Fondi per la cooperazione allo sviluppo). 1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti. 2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sara' utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma e' espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorita' relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni. 3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni della legge 26 aprile 1989, n. 155, nonche' dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi. 6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.