Art. 3. 
 
  1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti commi: 
    "Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti  dall'articolo  57,  l'ufficio  dell'imposta   sul   valore
aggiunto,  qualora   delle   segnalazioni   effettuate   dal   centro
informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla
Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni  ed  enti  pubblici
oppure dai  dati  in  possesso  dell'anagrafe  tributaria,  risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi  in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o  in  parte
non spettanti, puo' limitarsi ad accertare,  in  base  agli  elementi
predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il  minor  credito
spettante. 
    Le disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  possono  trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, e successive modificazioni, tenendo  conto  della  dimostrazione
della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente  fornita  dal
contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma  1
dello  stesso  articolo  12,  esclusi  i  casi  in   cui   la   detta
dimostrazione  risulti  asseverata  da  uno  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 30,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive  modificazioni.  Nei
confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione
dei  fatti  asseverati,  ove  non  derivante  da  false   o   erronee
informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo
4  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,  n.  516,  come  sostituito
dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154. 
    Gli avvisi di accertamento  parziale  possono  essere  notificati
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  La
notifica si considera avvenuta  alla  data  indicata  nell'avviso  di
ricevimento  sottoscritto  dal  destinatario  ovvero  da  persona  di
famiglia o addetto alla casa. 
    Gli avvisi di accertamento parziale sono  annullati  dall'ufficio
che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal  contribuente,
risultano infondati in tutto o in parte". 
  2. Le disposizioni di cui  al  sesto  comma  dell'articolo  54  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a  partire
dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Nota all'art. 3:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del  D.P.R.  n.
          633/1972  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valoro
          aggiunto), cosi' come modificato con la presente legge:
             "Art. 54 (Rettifica delle  dichiarazioni).  -  L'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante.
             L'infedelta' della dichiarazione, qualora non  emerga  o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli art.  27
          e  33 e con le precedenti dichirazioni annuali, deve essere
          accertata mediante il confronto tra gli  elementi  indicati
          nella  dichiarazione  e quelli annotati nei registri di cui
          agli art. 23,  24  e  25  e  mediante  il  controllo  della
          completezza,  esattezza  e  veridicita' delle registrazioni
          sulla  scorta  delle  fatture  ed  altri  documenti,  delle
          risultanze  di altre scritture contabili e degli altri dati
          e notizie raccolti nei  modi  previsti  negli  artt.  51  e
          51-bis.  Le  omissioni  e  le  false o inesatte indicazioni
          possono essere indirettamente desunte da  tali  risultanze,
          dati  e  notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
          presunzionni semplici, purche' queste siano gravi,  precise
          e concordanti.
             L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettificha
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali,  questionari  e  fatture di cui ai nn. 2), 3) e 4)
          dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni  di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite nei confronti di altri  contribuenti,  nonche'  da
          altri atti e documenti in suo possesso.
             Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
          per   la   presentazione   della   dichiarazione   annuale,
          all'accertamento  delle  imposte  non versate in tutto o in
          parte a norma degli artt. 27 e 33.
             Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei
          termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio  dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal  Centro  informativo  delle  tasse  e   delle   imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai  dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto  o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
             Le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente possono
          trovare applicazione anche  con  riguardo  all'accertamento
          induttivo  del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.    69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.  154, e suc-
          cessive modificazioni, tenendo  conto  della  dimostrazione
          della  non  applicabilita'  dei  coefficienti eventualmente
          fornita  dal  contribuente,  con  le   modalita'   di   cui
          all'ultimo  periodo  del  comma 1 dello stesso articolo 12,
          esclusi i  casi  in  cui  la  detta  dimostrazione  risulti
          asseverata  da  uno  dei  soggetti  di cui all'articolo 30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni.  Nei
          confronti  di  questi ultimi si applicano, in caso di falsa
          indicazione dei fatti  asseverati,  ove  non  derivante  da
          false  o  erronee informazioni fornite dal contribuente, le
          pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge  10  luglio
          1982,  n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
          agosto 1982, n. 516, come sostituito  dall'articolo  6  del
          decreto-legge   16  marzo  1991,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.
             Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa.
             Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte.".