AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre
1991, n. 412, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
                      (Mediocredito centrale).
  1.  L'articolo  37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n.  745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n.  1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio  1973,  n.
295, e' sostituito dal seguente:
  "A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui
suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione  del Mediocredito centrale. A
decorrere dal bilancio che si chiude al 31  dicembre  1991  gli  otto
decimi  del  relativo  ammontare sono destinati al fondo di dotazione
stesso; i residui  due  decimi  del  dividendo  sono  utilizzati  per
incrementare  la  riserva  straordinaria  dell'Istituto,  nonche' per
iniziative  per   studi   e   ricerche   attinenti   alle   finalita'
istituzionali del Mediocredito centrale".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 37 del D.L.  26  ottobre  1970,  n.
          745, concernente "Provvedimenti straordinari per la ripresa
          economica",  come  modificato  dall'art.  3  della legge 28
          maggio 1973,  n.  295,  e  dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
             "Art. 37. - Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale
          per  il  credito a medio termine (Mediocredito centrale) di
          cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265,  e  suc-
          cessive  modificazioni,  e' ulteriormente aumentato di lire
          170 miliardi, mediante conferimenti, da  parte  del  Tesoro
          dello  Stato,  di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire
          60 miliardi per l'anno 1971  e  di  lire  60  miliardi  per
          l'anno 1972.
             E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a
          medio  termine  (Mediocredito  centrale)  un  fondo  per la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni  indicate  alle lettere a), b), c), d,) e) ed f)
          del secondo comma dell'art. 2 della legge 30  aprile  1962,
          n.  265,  o  anche  abbinati  con  le operazioni stesse, di
          contributi nel pagamento degli interessi sui  finanziamenti
          che  gli  istituti  ed  aziende  ammessi  ad operare con il
          Mediocredito  centrale  concedono  senza  o  con   parziale
          ricorso al Mediocredito stesso.
             A  partire  dall'anno  1971  e' attribuito allo Stato il
          dividendo sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione  del
          Mediocredito  centrale.  A  decorrere  dal  bilancio che si
          chiude al 31 dicembre 1991 gli  otto  decimi  del  relativo
          ammontare  sono  destinati  al fondo di dotazione stesso; i
          residui  due  decimi  del  dividendo  sono  utilizzati  per
          incrementare   la   riserva   straordinaria  dell'Istituto,
          nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti  alle
          finalita' istituzionali del Mediocredito centrale.
             I   limiti   e  le  modalita'  per  la  concessione  del
          contributo nel pagamento degli interessi verranno  indicati
          annualmente   nel   piano   generale   di   utilizzo  delle
          disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma  dell'art.
          24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
             Per  la  concessione  di  contributi  sugli  interessi a
          favore degli istituti ed aziende di credito per  operazioni
          ordinarie,  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 2 della
          legge 30 aprile 1962, n. 265, e' assegnata al  Mediocredito
          centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello
          stato  di  previsione  del Ministero del tesoro e che sara'
          tenuta  dall'Istituto,  fino  all'impiego,  in   un   conto
          corrente  infruttifero  presso  la Tesoreria centrale dello
          Stato - ripartita in ragione di lire 3  miliardi  nell'anno
          1970,  lire  5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972,
          lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno
          1974".