Art. 2.
                         (Danni di guerra).
  1.  A  decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di
indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla  legge  27
dicembre 1953, n. 968.
  2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56
della  legge  27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti
per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione  delle
rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta
legge.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n.
          968,  concernente  "Concessione  di indennizzi e contributi
          per danni di guerra", e' il seguente:
             "Art. 56 (Stanziamenti in bilancio). - Sulla base  delle
          disposizioni  della  presente  legge,  il  Ministro  per il
          tesoro stanziera', in appositi capitoli  del  bilancio  del
          suo  Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare
          da quello 1953-54  e  fino  ad  esaurimento  degli  impegni
          derivanti  dalla  presente legge, una somma non inferiore a
          lire 30 miliardi per il pagamento  degli  indennizzi  e  la
          corresponsione delle rate dei contributi.
             Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno
          in aumento di quelli dell'esercizio successivo.
             All'onere  dipendente  dalla applicazione della presente
          legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte  con
          le  disponibilita'  dei  capitoli degli stati di previsione
          della spesa dei singoli Ministeri  riguardanti  contributi,
          indennizzi ed altre spese per danni di guerra.
             Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti
          alle occorrenti variazioni di bilancio".