Art. 2.
(Danni di guerra).
1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di
indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27
dicembre 1953, n. 968.
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti
per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle
rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta
legge.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n.
968, concernente "Concessione di indennizzi e contributi
per danni di guerra", e' il seguente:
"Art. 56 (Stanziamenti in bilancio). - Sulla base delle
disposizioni della presente legge, il Ministro per il
tesoro stanziera', in appositi capitoli del bilancio del
suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare
da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni
derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a
lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la
corresponsione delle rate dei contributi.
Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno
in aumento di quelli dell'esercizio successivo.
All'onere dipendente dalla applicazione della presente
legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte con
le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione
della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi,
indennizzi ed altre spese per danni di guerra.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti
alle occorrenti variazioni di bilancio".