Art. 2. (Danni di guerra). 1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968. 2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra", e' il seguente: "Art. 56 (Stanziamenti in bilancio). - Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro per il tesoro stanziera', in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi. Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo. All'onere dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio".