Art. 3. (Fondi per la cooperazione allo sviluppo). 1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti. 2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sara' utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma e' espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorita' relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni. 3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni della legge 26 aprile 1989, n. 155, nonche' dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi. 6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.
Note all'art. 3: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". Si trascrive il testo dei relativi articoli 3, 11, 14, 15 e 29: "Art. 3 (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri. 2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). 3. Il CICS e' presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed e' composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS. 4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta puo' essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresi' il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge. 5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno. 6. Il CICS: a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'art. 11; b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame; c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attivita' di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonche' di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria". "Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono: a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale; b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalita'; c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate; d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c); e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge. 3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e' inoltrata al Comitato direzionale ed al comitato consultivo contestualmente alla delibera. 4. Le attivita' di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unita' operativa della Direzione generale". "Art. 14 (Fondo speciale). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Per la sua gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. 3. Il Fondo e' alimentato con: a) gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo; c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali; d) donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali. 4. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, (v. il D.M. 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1988, n.d.r.), al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'. 5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del direttore generale. 6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta' sono emessi direttamente dal Ministro o dal sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal direttore generale per importi inferiori". "Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Presso la Direzione generale e' costituito in apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito. 3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. 4. A tal fine e' costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. 5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato. 6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari cio' puo' avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalita' saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, lettera c). 7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'unita' tecnica centrale di cui all'art. 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5. 8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. 9. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per la finalita' della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi. 10. Per l'espletamento delle attivita' contabili e di erogazione connesse con l'attivita' di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge". "Art. 29 (Effetti della idoneita'). - 1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10. 2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attivita' di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative. 4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non commerciale". - Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, reca: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - Il comma 4 dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, concernente "Disposizioni in materia di finanza pubblica" prevede che: "Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - L'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, recante: "Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonche' alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti", e' cosi' formulato: "Art. 3. - 1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (v. nota precedente, n.d.r.), e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992. 2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio 1992". Per il testo delle disposizioni della legge n. 409/1989 soprarichiamate consultare il testo di detta legge pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.