Art. 3.
(Fondi per la cooperazione allo sviluppo).
1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532
per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per
cento degli stanziamenti.
2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1
sara' utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli
indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n.
49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle competenti
Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta
giorni. Il parere di cui al presente comma e' espresso anche sulla
lista dei programmi-paese e sulle priorita' relative ai singoli
paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS
dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale,
secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione
di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e' resa in tutti i casi obbligatoria
l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la
vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della
medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni
della legge 26 aprile 1989, n. 155, nonche' dall'articolo 3 del
decreto-legge 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta
regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere
pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano
forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di
ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.
6. La composizione del Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del
Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.
Note all'art. 3:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo". Si trascrive il testo dei relativi
articoli 3, 11, 14, 15 e 29: "Art. 3 (Presidenza e
funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo). - 1. La politica della cooperazione allo
sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della
cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di
programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del
CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo
sviluppo (CICS). 3. Il CICS e' presieduto dal Ministro
degli affari esteri, per delega del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ed e' composto dai Ministri del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del
commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la
composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in
volta puo' essere integrato da altri Ministri in relazione
alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS
partecipa altresi' il Sottosegretario per gli affari esteri
ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente
legge. 5. Per l'esercizio delle funzioni relative
all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce
almeno quattro volte all'anno. 6. Il CICS:
a) stabilisce, successivamente all'approvazione della
legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi
programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina
le priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di
intervento, nonche' la ripartizione di massima delle
disponibilita' finanziarie per la cooperazione
multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima,
per gli interventi straordinari di cui all'art. 11; b)
delibera in materia di iniziative di cooperazione allo
sviluppo che per la loro articolazione e dimensione
finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al
suo esame;
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli
esiti dell'attivita' di cooperazione e approva annualmente
una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri
sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio
finanziario precedente. La relazione deve essere corredata
da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici
documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto
riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi,
sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e
sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali,
multibilaterali, ordinari e straordinari nonche' di quelli
delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve
essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame
della legge finanziaria".
"Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale; b) l'avvio di interventi
imperniati principalmente sulla sanita' e la messa in opera
delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo
e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato
soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree
colpite da calamita', da carestie e da fame, e
caratterizzate da alti tassi di mortalita'; c) la
realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio,
trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati,
gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del
personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di cui alle lettere a), b) e c); e)
l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone
a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di
cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge. 3.
Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono
deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal
Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal
direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al Comitato direzionale ed al comitato consultivo
contestualmente alla delibera. 4. Le attivita' di cui al
presente articolo sono affidate, con il decreto di cui
all'art. 10, comma 2, ad apposita unita' operativa della
Direzione generale". "Art. 14 (Fondo speciale). - 1. I
mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente
legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche
disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi
destinati alla partecipazione italiana al capitale di
banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione
svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti in "Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con
autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Per la sua
gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso
la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri. 3. Il Fondo e' alimentato
con:
a) gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio
previsti nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e determinati annualmente con legge
finanziaria ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia
valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri
paesi o enti ed organismi internazionali per la
cooperazione allo sviluppo; c) fondi raccolti con
iniziative promosse e coordinate dagli enti locali; d)
donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente
accettati; e) qualsiasi altro provento derivante
dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale,
ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto
aiuti nazionali.
4. Le operazioni effettuate nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato e di associazioni non
governative riconosciute ai sensi della presente legge che
provvedono, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, (v. il D.M. 10 marzo 1988, n. 379,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
204 del 31 agosto 1988, n.d.r.), al trasporto e spedizione
di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie,
comprese quelle dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le
importazioni di beni destinati alle medesime finalita'. 5.
Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di
cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli
affari esteri o del Sottosegretario di cui all'art. 3,
comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale
dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi
inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma
del direttore generale. 6. Gli ordinativi di spesa
relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta'
sono emessi direttamente dal Ministro o dal sottosegretario
di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la
loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero
dal direttore generale per importi inferiori". "Art. 15
(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla gestione delle
attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della
presente legge si provvede in deroga alle norme
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile,
l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Presso
la Direzione generale e' costituito in apposito ufficio di
ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per
l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie
centrali al quale vengono sottoposti per il visto i
provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e
le aperture di credito. 3. La Corte dei conti esercita il
controllo di legittimita' in via successiva sugli atti
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro
definizione. 4. A tal fine e' costituito un apposito
ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto
ad esercitare il controllo in via successiva entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli
atti della Direzione generale. 5. Per l'attuazione delle
iniziative e degli interventi di cooperazione previsti
dalla presente legge, la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera
del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con
soggetti esterni all'amministrazione dello Stato. 6. Per
singole iniziative motivate da documentate esigenze dei
Paesi beneficiari cio' puo' avvenire eccezionalmente anche
in forma diretta e a trattativa privata e previa
autorizzazione del Comitato direzionale. Queste
eccezionalita' saranno specificamente motivate nella
relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui
all'art. 3, comma 6, lettera c). 7. In ogni caso le
delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole
iniziative di cooperazione dovranno essere
obbligatoriamente corredate da specifica valutazione
dell'unita' tecnica centrale di cui all'art. 12. Nel caso
di trattativa privata, il contratto e le relative
valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel
bollettino di cui all'art. 9, comma 5. 8. La Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo puo'
predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri
o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari
controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano
carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e
indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle
realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. 9. Le
somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun
esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate
alle rappresentanze italiane all'estero per la finalita'
della presente legge - confluiscono di diritto nella
dotazione degli anni successivi. 10. Per l'espletamento
delle attivita' contabili e di erogazione connesse con
l'attivita' di cooperazione, la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' autorizzata dal Comitato
direzionale a stipulare convenzioni con uno o piu' istituti
di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e
costituire a tal fine appositi conti alimentati con
prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la
tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il
conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di
legge". "Art. 29 (Effetti della idoneita'). - 1. Il
Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai
benefici della presente legge - la conformita', ai criteri
stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli
interventi predisposti dalle organizzazioni non governative
riconosciute idonee, sentita la commissione per le
organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi
contributi per lo svolgimento di attivita' di cooperazione
da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento
dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere
integrato per la quota restante da forme autonome, dirette
o indirette, di finanziamento. Ad esse puo' essere altresi'
affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di
cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. 3. Le
modalita' di concessione dei contributi e dei finanziamenti
e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con
apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il
parere della commissione per le organizzazioni non
governative. 4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle
organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non
commerciale". - Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, reca:
"Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale". - Il comma 4
dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, concernente
"Disposizioni in materia di finanza pubblica" prevede che:
"Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione,
per le quali non e' stato legislativamente previsto un
termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo
scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto". - L'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1991, n.
307, recante: "Modificazioni al regime fiscale di taluni
redditi di capitale, nonche' alla disciplina del versamento
di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni
tributarie urgenti", e' cosi' formulato: "Art. 3. - 1. Il
termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155 (v. nota precedente, n.d.r.),
e' differito fino alla data di entrata in vigore della
legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque
non oltre il 28 febbraio 1992. 2. Le gestioni fuori
bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale
svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno
e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge
27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio
1992". Per il testo delle disposizioni della legge n.
409/1989 soprarichiamate consultare il testo di detta legge
pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.