Art. 3.
             (Fondi per la cooperazione allo sviluppo).
  1.  Gli  stanziamenti  iscritti  al  capitolo  4620  dello stato di
previsione del Ministero degli  affari  esteri  per  il  1992  (Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532
per  la  parte  relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno,  sono  immediatamente  utilizzabili  fino  al limite del 50 per
cento degli stanziamenti.
  2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui  al  comma  1
sara'   utilizzato   dopo   l'approvazione   da  parte  del  Comitato
interministeriale per la  cooperazione  allo  sviluppo  (CICS)  degli
indirizzi  programmatici  della  cooperazione  allo  sviluppo  di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n.
49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  che  dovranno  esprimersi  entro sessanta
giorni. Il parere di cui al presente comma e'  espresso  anche  sulla
lista  dei  programmi-paese  e  sulle  priorita'  relative ai singoli
paesi. I  progetti  di  tipo  infrastrutturale  finanziati  dal  CICS
dovranno  essere  sottoposti  a  valutazione  di  impatto ambientale,
secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.
  3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione
di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della  legge  26
febbraio   1987,  n.  49,  e'  resa  in  tutti  i  casi  obbligatoria
l'effettuazione  di  gare  pubbliche  di  aggiudicazione  secondo  la
vigente  normativa  comunitaria.    Il comma 6 dell'articolo 15 della
medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato.
  4. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  4,  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65, convertito, con modificazioni
della legge 26 aprile 1989,  n.  155,  nonche'  dall'articolo  3  del
decreto-legge 1› ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  novembre  1991, n. 377, la gestione del Fondo resta
regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a  rendere
pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano
forniture  per  la  cooperazione  allo sviluppo, con l'indicazione di
ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.
  6.  La  composizione  del   Comitato   interministeriale   per   la
cooperazione  allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del
Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.
 
          Note all'art. 3:
             -  La  legge  26  febbraio  1987,  n.  49  reca:  "Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via di  sviluppo".  Si  trascrive  il  testo  dei  relativi
          articoli  3,  11,  14,  15  e  29:    "Art. 3 (Presidenza e
          funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione
          allo sviluppo). - 1. La politica  della  cooperazione  allo
          sviluppo  e'  competenza  del Ministro degli affari esteri.
          2. Per la determinazione  degli  indirizzi  generali  della
          cooperazione  allo  sviluppo  e  le conseguenti funzioni di
          programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del
          CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo
          sviluppo (CICS).   3. Il CICS e'  presieduto  dal  Ministro
          degli   affari   esteri,  per  delega  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, ed e'  composto  dai  Ministri  del
          bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del
          commercio  con  l'estero.  Con  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  degli
          affari  esteri,  di concerto con il Ministro del bilancio e
          della programmazione economica, sono emanate, entro un mese
          dall'entrata in vigore della presente legge, norme  per  la
          composizione  e il funzionamento della segreteria del CICS.
          4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta  in
          volta  puo' essere integrato da altri Ministri in relazione
          alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del  CICS
          partecipa altresi' il Sottosegretario per gli affari esteri
          ove  delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente
          legge.    5.  Per  l'esercizio  delle   funzioni   relative
          all'attuazione  della  presente  legge, il CICS si riunisce
          almeno quattro volte all'anno.  6. Il CICS:
               a) stabilisce, successivamente all'approvazione  della
          legge  finanziaria  e dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero   degli   affari   esteri,   gli   indirizzi
          programmatici  della cooperazione allo sviluppo e determina
          le priorita' per aree geografiche, settori e  strumenti  di
          intervento,   nonche'  la  ripartizione  di  massima  delle
          disponibilita'    finanziarie    per    la     cooperazione
          multilaterale  e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima,
          per gli interventi straordinari  di  cui  all'art.  11;  b)
          delibera  in  materia  di  iniziative  di cooperazione allo
          sviluppo  che  per  la  loro  articolazione  e   dimensione
          finanziaria  il  presidente ritenga opportuno sottoporre al
          suo esame;
           c) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  e  gli
          esiti  dell'attivita' di cooperazione e approva annualmente
          una relazione predisposta dal Ministro degli affari  esteri
          sulla   politica   di  cooperazione  svolta  nell'esercizio
          finanziario precedente. La relazione deve essere  corredata
          da  analisi  e  valutazioni,  anche sulla base di specifici
          documenti delle  rappresentanze  diplomatiche,  per  quanto
          riguarda  i  singoli  paesi, sulla tipologia dei programmi,
          sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo  e
          sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali,
          multibilaterali,  ordinari e straordinari nonche' di quelli
          delle organizzazioni non governative. Tale  relazione  deve
          essere  inviata  al  Parlamento  precedentemente  all'esame
          della legge finanziaria".
             "Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli  interventi
          straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
               a)  l'invio  di  missioni  di soccorso, la cessione di
          beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione  di
          finanziamenti  in  via bilaterale; b) l'avvio di interventi
          imperniati principalmente sulla sanita' e la messa in opera
          delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo
          e  igienico  sanitario,  indispensabili   per   l'immediato
          soddisfacimento  dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree
          colpite  da  calamita',  da   carestie   e   da   fame,   e
          caratterizzate   da   alti   tassi  di  mortalita';  c)  la
          realizzazione in loco di sistemi di  raccolta,  stoccaggio,
          trasporto  e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
          d) l'impiego, d'intesa con tutti i  Ministeri  interessati,
          gli  enti  locali  e  gli  enti  pubblici,  dei mezzi e del
          personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli
          obiettivi  di  cui  alle  lettere   a),   b)   e   c);   e)
          l'utilizzazione    di    organizzazioni   non   governative
          riconosciute idonee ai  sensi  della  presente  legge,  sia
          direttamente  sia  attraverso il finanziamento di programmi
          elaborati da tali enti ed organismi  e  concordati  con  la
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
             2.  Gli  interventi  derivanti  da  calamita'  o  eventi
          eccezionali  possono  essere  effettuati  d'intesa  con  il
          Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, il
          quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1  del
          decreto-legge  12  novembre 1982, n.   829, convertito, con
          modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n.  938,  pone
          a  disposizione  personale specializzato e mezzi idonei per
          farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del  Fondo  di
          cooperazione  di  cui all'art. 37 della presente legge.  3.
          Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo  sono
          deliberate   dal   Ministro   degli  affari  esteri  o  dal
          Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
          previsto sia  superiore  a  lire  2  miliardi,  ovvero  dal
          direttore   generale  per  importi  inferiori  e  non  sono
          sottoposte al parere preventivo  del  Comitato  direzionale
          ne'  al  visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
          all'art.   15,  comma  2.  La  relativa  documentazione  e'
          inoltrata al Comitato direzionale ed al comitato consultivo
          contestualmente  alla delibera.   4. Le attivita' di cui al
          presente articolo sono affidate,  con  il  decreto  di  cui
          all'art.  10,  comma  2, ad apposita unita' operativa della
          Direzione generale".   "Art. 14 (Fondo speciale).  -  1.  I
          mezzi  finanziari  destinati  all'attuazione della presente
          legge,  fatti  salvi   quelli   derivanti   da   specifiche
          disposizioni  di  legge,  i  crediti  di  aiuto  e  i fondi
          destinati  alla  partecipazione  italiana  al  capitale  di
          banche  e  fondi  internazionali, nonche' alla cooperazione
          svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti  in  "Fondo
          speciale  per  la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo,  con
          autonomia  contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n.  1041.    2.  Per  la  sua
          gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso
          la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla
          Direzione  generale  per  la cooperazione allo sviluppo del
          Ministero  degli  affari esteri.  3. Il Fondo e' alimentato
          con:
               a) gli stanziamenti e le  disponibilita'  di  bilancio
          previsti  nello  stato  di  previsione  del Ministero degli
          affari  esteri  e   determinati   annualmente   con   legge
          finanziaria  ai  sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma,
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
           b)  gli  eventuali  apporti  conferiti,  in   qualsivoglia
          valuta,  dagli  stessi  Paesi in via di sviluppo e da altri
          paesi  o  enti   ed   organismi   internazionali   per   la
          cooperazione   allo   sviluppo;   c)   fondi  raccolti  con
          iniziative promosse e  coordinate  dagli  enti  locali;  d)
          donazioni,   lasciti,  legati  e  liberalita',  debitamente
          accettati;   e)   qualsiasi   altro   provento    derivante
          dall'esercizio  delle  attivita'  della Direzione generale,
          ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto
          aiuti nazionali.
             4.  Le  operazioni  effettuate   nei   confronti   delle
          Amministrazioni   dello   Stato   e   di  associazioni  non
          governative riconosciute ai sensi della presente legge  che
          provvedono,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro delle finanze, (v. il D.M. 10 marzo 1988, n.  379,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          204  del 31 agosto 1988, n.d.r.), al trasporto e spedizione
          di beni all'estero in attuazione di  finalita'  umanitarie,
          comprese   quelle   dirette   a   realizzare  programmi  di
          cooperazione allo sviluppo non  sono  soggette  all'imposta
          sul  valore  aggiunto.  Analogo  beneficio  compete  per le
          importazioni di beni destinati alle medesime finalita'.  5.
          Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale  di
          cui  al  comma  2  sono  emessi  a firma del Ministro degli
          affari esteri o del  Sottosegretario  di  cui  all'art.  3,
          comma  4,  previa  approvazione  del  Comitato  direzionale
          dell'iniziativa a cui  essi  si  riferiscono.  Per  importi
          inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma
          del  direttore  generale.    6.  Gli  ordinativi  di  spesa
          relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta'
          sono emessi direttamente dal Ministro o dal sottosegretario
          di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la
          loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero
          dal direttore generale per importi inferiori".    "Art.  15
          (Autonomia  finanziaria  della  Direzione  generale  per la
          cooperazione allo  sviluppo).  -  1.  Alla  gestione  delle
          attivita'  dirette alla realizzazione delle finalita' della
          presente  legge  si   provvede   in   deroga   alle   norme
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato, applicando, per  quanto  compatibile,
          l'art.  9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.  2. Presso
          la Direzione generale e' costituito in apposito ufficio  di
          ragioneria,  alle  dipendenze  del Ministero del tesoro per
          l'esercizio  delle  funzioni   proprie   delle   ragionerie
          centrali  al  quale  vengono  sottoposti  per  il  visto  i
          provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti  e
          le  aperture di credito.  3. La Corte dei conti esercita il
          controllo  di  legittimita'  in  via  successiva sugli atti
          della Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo
          che  e'  tenuta  a  inoltrarli  contestualmente  alla  loro
          definizione.   4. A tal  fine  e'  costituito  un  apposito
          ufficio  della Corte dei conti presso la Direzione generale
          per la cooperazione allo sviluppo.  Tale ufficio e'  tenuto
          ad  esercitare  il  controllo  in  via  successiva entro il
          termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento  degli
          atti  della  Direzione generale.  5. Per l'attuazione delle
          iniziative e  degli  interventi  di  cooperazione  previsti
          dalla   presente   legge,  la  Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa  delibera
          del  Comitato  direzionale,  convenzioni  e  contratti  con
          soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.   6.  Per
          singole  iniziative  motivate  da  documentate esigenze dei
          Paesi beneficiari cio' puo' avvenire eccezionalmente  anche
          in   forma   diretta   e  a  trattativa  privata  e  previa
          autorizzazione    del    Comitato    direzionale.    Queste
          eccezionalita'   saranno   specificamente   motivate  nella
          relazione del Ministro degli esteri al  Parlamento  di  cui
          all'art.  3,  comma  6,  lettera  c).    7. In ogni caso le
          delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle  singole
          iniziative      di     cooperazione     dovranno     essere
          obbligatoriamente  corredate   da   specifica   valutazione
          dell'unita'  tecnica  centrale di cui all'art. 12. Nel caso
          di  trattativa  privata,  il  contratto   e   le   relative
          valutazioni   tecniche   devono   essere   pubblicate   nel
          bollettino di cui all'art. 9, comma 5.    8.  La  Direzione
          generale   per   la   cooperazione   allo   sviluppo   puo'
          predisporre, su richiesta del Ministro degli affari  esteri
          o  del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari
          controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano
          carattere  temporaneo,  da  parte  di  organismi  terzi   e
          indipendenti,  sugli  studi,  sulle  progettazioni  e sulle
          realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.  9. Le
          somme non impegnate o non erogate  nell'ambito  di  ciascun
          esercizio  finanziario  -  ivi  comprese quelle accreditate
          alle rappresentanze italiane all'estero  per  la  finalita'
          della  presente  legge  -  confluiscono  di  diritto  nella
          dotazione degli anni successivi.   10.  Per  l'espletamento
          delle  attivita'  contabili  e  di  erogazione connesse con
          l'attivita' di cooperazione, la Direzione generale  per  la
          cooperazione  allo  sviluppo  e'  autorizzata  dal Comitato
          direzionale a stipulare convenzioni con uno o piu' istituti
          di credito di diritto  pubblico  e  casse  di  risparmio  e
          costituire   a  tal  fine  appositi  conti  alimentati  con
          prelevamenti  sui  fondi  speciali  istituiti   presso   la
          tesoreria  centrale.  Gli istituti convenzionati rendono il
          conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le  norme  di
          legge".    "Art.  29  (Effetti  della  idoneita').  - 1. Il
          Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione  ai
          benefici  della presente legge - la conformita', ai criteri
          stabiliti  dalla  legge  stessa,  dei  programmi  e   degli
          interventi predisposti dalle organizzazioni non governative
          riconosciute   idonee,   sentita   la  commissione  per  le
          organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
          2. Alle organizzazioni suindicate possono  essere  concessi
          contributi  per lo svolgimento di attivita' di cooperazione
          da loro promosse, in misura non superiore al 70  per  cento
          dell'importo  delle iniziative programmate, che deve essere
          integrato per la quota restante da forme autonome,  dirette
          o indirette, di finanziamento. Ad esse puo' essere altresi'
          affidato  l'incarico  di  realizzare specifici programmi di
          cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione
          generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo.    3.   Le
          modalita' di concessione dei contributi e dei finanziamenti
          e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con
          apposita  delibera  del  Comitato  direzionale,  sentito il
          parere  della  commissione  per   le   organizzazioni   non
          governative.   4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle
          organizzazioni non governative riconosciute idonee sono  da
          considerarsi,  ai  fini  fiscali,  attivita'  di natura non
          commerciale".  - Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377,  reca:
          "Regolamentazione    delle   pronunce   di   compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349,  recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente e
          norme in materia di  danno  ambientale".    -  Il  comma  4
          dell'art.  8  del  D.L.  2  marzo  1989, n. 65, concernente
          "Disposizioni in materia di finanza pubblica" prevede  che:
          "Le  gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione,
          per le quali non  e'  stato  legislativamente  previsto  un
          termine  di  durata  inferiore, si intendono soppresse allo
          scadere del biennio dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto".  - L'art. 3 del D.L. 1› ottobre 1991, n.
          307,  recante:   "Modificazioni al regime fiscale di taluni
          redditi di capitale, nonche' alla disciplina del versamento
          di acconto delle imposte sui redditi e  altre  disposizioni
          tributarie  urgenti", e' cosi' formulato:  "Art. 3. - 1. Il
          termine di cui all'art. 8, comma  4,  del  decreto-legge  2
          marzo  1989,  n.  65,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile 1989, n. 155 (v. nota precedente,  n.d.r.),
          e'  differito  fino  alla  data  di entrata in vigore della
          legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e  comunque
          non  oltre  il  28  febbraio  1992.    2. Le gestioni fuori
          bilancio  inerenti  le  attivita'  di  protezione   sociale
          svolgentisi  presso i Ministeri delle finanze, dell'interno
          e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della  legge
          27  dicembre  1989,  n.  409, sono differite al 28 febbraio
          1992".   Per il testo delle  disposizioni  della  legge  n.
          409/1989 soprarichiamate consultare il testo di detta legge
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 98 alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.