Art. 2.
  (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
  1.  Salvi  gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
da  attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali:
  a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno  provvedere
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
  b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto  speciale  e
ordinario  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
  c)  per  evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  d) saranno previste, ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
delle  disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme
penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e  amministrative
per  le  infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti,
rispettivamente,  dell'ammenda  fino   a   lire   cento   milioni   e
dell'arresto  fino  a  tre  anni,  da  comminare in via alternativa o
congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel  pagamento
di  una  somma  fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di  attuazione
delle  direttive  ledano interessi generali dell'ordinamento interno,
individuati in base ai criteri ispiratori  degli  articoli  34  e  35
della  legge  24  novembre  1981,  n. 689. La pena dell'ammenda sara'
comminata per le infrazioni formali;  la  pena  dell'arresto  per  le
infrazioni  che  espongono  a  pericolo grave; la pena dell'arresto e
dell'ammenda per le infrazioni  che  espongono  a  danno  l'interesse
protetto;
  e)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi vigenti e che non
riguardino l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali  potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento
degli  obblighi  di  attuazione  delle   direttive;   alla   relativa
copertura,  in  quanto  non sia possibile far fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni,  si  provvedera'  a  norma
degli  articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma  2,  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
  f)  i  decreti  legislativi  assicureranno  in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega.
 
          Nota all'art. 2:
            -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  contiene le norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari. L'art. 9 recita:
          "Art.   9   (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome). - 1.  Le regioni a statuto speciale e  le  prov-
          ince  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nelle materie di
          competenza esclusiva,  possono  dare  immediata  attuazione
          alle direttive comunitarie.
            2.  Le  regioni, anche a statuto ordinario, e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle   materie   di
          competenza   concorrente,   possono  dare  attuazione  alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
            3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
          attuazione  a  direttive in materia di competenza regionale
          indica quali disposizioni di principio non sono  derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie disposizioni  eventualmente  gia'  emanate  dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome si
          adeguano  alla  legge  dello   Stato   nei   limiti   della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
            4.  In  mancanza  degli  atti    normativi della regione,
          previsti nei  commi  1,  2  e  3,  si  applicano  tutte  le
          disposizioni   dettate  per  l'adempimento  degli  obblighi
          comunitari dalla legge dello Stato ovvero  dal  regolamento
          di cui all'art. 4.
            5.   La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' amministrative delle regioni, nelle  materie  cui
          hanno   riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze  di
          carattere unitario, anche  in  riferimento  agli  obiettivi
          della  programmazioe  economica  ed  agli impegni derivanti
          dagli obblighi internazionali.
            6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge  o  con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla  base  della  legge  comunitaria,  con il regolamento
          preveduto  dall'art.  4,  la  funzione   di   indirizzo   e
          coordinamento  di  cui  al  comma  5 e' esercitata mediante
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il
          coordinamento  delle  politiche comunitarie, d'intesa con i
          Ministri competenti".
            - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguarda l'attuazione
          della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio  1975,
          n. 382, in materia di delega e di trasferimento di funzioni
          statali  alle  regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma
          1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna  delle
          materie  definite  dal  presente  decreto anche le funzioni
          amministrative  relative  all'applicazine  dei  regolamenti
          della  Comunita'  economica  europea nonche' all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio".
            -  La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al
          sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
            "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -   La
          disposizione  del  primo  comma  dell'articolo  32  non  si
          applica ai reati previsti:
            a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33,
          lettera a);
            b) dall'art. 19, secondo comma,  della  legge  22  maggio
          1978,   n.     194,  sulla  interruzione  volontaria  della
          gravidanza;
            c) da disposizioni  di  legge  concernenti  le  armi,  le
          munizioni e gli esplosivi;
            d)  dall'art.  221  del testo unico delle leggi sanitarie
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
            e) dalla legge 30 aprile 1962,  n.  283,  modificata  con
          legge  26  febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
          degli alimenti, salvo che per le  contravvenzioni  previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
          283;
            f)  dalla  legge  29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dietetici;
            g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle
          acque dall'inquinamento;
            h)  dalla  legge  13  luglio  1966,  n.  615, concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
            i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e  dal  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
          relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
            l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
            m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche  per
          quanto   riguarda   l'assunzione   dei   lavoratori   e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
            n) dalle leggi relative alla prevenzione degli  infortuni
          sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
            o)   dall'art.  108  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  e  dall'art.  89  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570, in materia elettorale.
            Art.  35  (Violazioni  in  materia   di   previdenza   ed
          assistenza  obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
          materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie, punite
          con la sola ammenda.
            Per le violazioni  consistenti  nell'omissione  totale  o
          parziale,   del   versamento   di   contributi   e   premi,
          l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi  dell'art.  18,
          degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
          assistenza  obbligatorie,  che  con lo stesso provvedimento
          ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi  e
          dei  premi  non  versati  e delle somme aggiuntive previste
          dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
            Per le altre violazioni, quando viene  accertato  che  da
          esse  deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la medesima ordinanza e dagli stessi enti  ed  istituti  di
          cui al comma precedente.
            Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel
          termine  previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pre-
          tore in funzione di giudice  del  lavoro.  Si  applicano  i
          commi  terzo  e  settimo  dell'art.    22 e il quarto comma
          dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e'  regolato  ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
            Si  osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24,
          25, 26, 28, 29 e 38  in  quanto  applicabili.  L'esecuzione
          forzata,  quando non e' diversamente stabilito, e' regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
            L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del  secondo
          comma  costituisce  titolo per iscrivere ipoteca legale sui
          beni del debitore, nei casi  in  cui  essa  e'  consentita,
          quando  l'opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio   di   opposizione  l'iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
            Per le  violazioni  previste  dal  primo  comma  che  non
          consistono  nell'omesso o parziale versamento di contributi
          e premi e che non sono allo schema  connesse  a  norma  del
          terzo  comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
          II di questo capo, in quanto applicabili.
            La disposizione del  primo  comma  non  si  applica  alle
          violazioni  previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
          246 del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
            Per  la  riscossione  delle  somme  dovute  ai  sensi del
          presente  articolo,  nonche'   per   la   riscossione   dei
          contributi  e dei premi non versati e delle realative somme
          aggiuntive di cui alle leggi in materia  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle
          forme  di  previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate
          in  ogni  caso  le   forme   previste   dal   primo   comma
          dell'articolo  18,  possono  avvalersi,  ove opportuno, del
          procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti
          del codice di procedura civile".
            -  La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alle   Comunita'   europee   e   l'adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          Gli articoli 5 e 21 recitano:
            "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'   istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato 'Ministero del
          tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
            a)  le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3 ottobre 1977, n. 863, che  viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
            b)  le  somme  erogate  dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
            c) le somme da individuare annualmente in sede  di  legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni  di  spesa  recate  da disposizioni di legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare;
            d)  le  somme  annualmente  determinate  con  la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.
            Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i
          decreti  delegati  di  cui  alla  presente  legge prevedano
          misure di intervento finanziario non contemplate  da  leggi
          vigenti  e  non  rientranti  nell'attivita' ordinaria delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art.5".
            - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la  riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio.  L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I
          disegni  di  legge  e   gli   emendamenti   di   iniziativa
          governativa  che,  comportino nuove o maggiori spese ovvero
          diminuzioni di  entrate  devono  essere  corredati  da  una
          relazione   tecnica,   predisposta   dalle  amministrazioni
          competenti e verificata dal  Ministero  del  tesoro,  sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e  delle  relative coperture, con la specificazione, per la
          spesa corrente e per le minori entrate degli oneri  annuali
          fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese
          in conto capitale, della  modulazione  relativa  agli  anni
          compresi  nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo
          in  relazione  agli  obiettivi  fisici  previsti.     Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica  tecnica  in sede parlamentare secondo le norme da
          adottare con i regolamenti parlamentari".