Art. 5.
            (Provvedimenti amministrativi di attuazione)
  1.  Il  Ministro  della  sanita', nell'ambito della sua competenza,
adotta,  con  proprio   decreto,   i   provvedimenti   amministrativi
direttamente  conseguenti  alle  disposizioni dei regolamenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita' economica  europea  in  materia  di
sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio
nazionale.