LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Considerato che ai sensi della disposizione sopra citata occorre emanare apposito regolamento concernente le regole che le societa' offerenti, le societa' del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni; Delibera: E' approvato l'unito regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il regolamento consta di 12 articoli. La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in apposita Edizione Speciale del Bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nel suddetto regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 3 giugno 1992 Il presidente: BERLANDA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 149. Art. 1. (Fonti normative) 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.