LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  Considerato che ai sensi della disposizione  sopra  citata  occorre
emanare  apposito  regolamento  concernente le regole che le societa'
offerenti, le societa' del  gruppo  ed  i  membri  del  consorzio  di
collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei
titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli
precedenti  e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza
delle operazioni;
                              Delibera:
  E' approvato l'unito regolamento di attuazione dell'art.  6,  comma
4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.
  Il regolamento consta di 12 articoli.
  La  presente  delibera  e  l'annesso regolamento saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  ed  in  apposita  Edizione
Speciale del Bollettino della Consob.
  Le  disposizioni  contenute  nel  suddetto  regolamento  entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 3 giugno 1992
                                              Il presidente: BERLANDA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 18
  FEBBRAIO 1992, N. 149.
                               Art. 1.
                          (Fonti normative)
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 6,  comma
4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.