Art. 2. (Definizioni) 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "Consob" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; b) "titoli" indica i valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o speciali dei partecipanti al capitale di societa' o enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) "mercato regolamentato" indica la borsa, il mercato ristretto ed i mercati di cui all'art. 20, commi 4 e 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; d) "offerta" indica l'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di titoli; e) "periodo dell'offerta" indica il periodo tra la data di inizio e la data di chiusura, anche anticipata o prorogata, del collocamento; f) "periodo precedente l'offerta" indica i quindici giorni precedenti la data di inizio del collocamento; g) "periodo susseguente l'offerta" indica: - nel caso di offerta finalizzata alla quotazione del titolo in un mercato regolamentato, il periodo intercorrente fra la data di chiusura del collocamento ed il trentesimo giorno successivo all'inizio delle negoziazioni del titolo stesso nel mercato regolamentato; - nel caso di offerta di un titolo gia' quotato in un mercato regolamentato, i trenta giorni successivi a quello di chiusura del collocamento; h) "prezzo di riferimento" indica: - nel caso il titolo sia negoziato alle grida, il prezzo di listino; - nel caso il titolo sia negoziato mediante il sistema telematico delle borse valori di cui al regolamento approvato con delibera della Consob n. 5564 del 20 novembre 1991, il prezzo di cui all'art. 33 di tale regolamento; i) "societa' incaricata" indica la societa' alla quale i soggetti offerenti, i soggetti che appartengono al gruppo cui appartengono i soggetti offerenti o i membri del consorzio di collocamento conferiscono l'incarico di effettuare operazioni di compravendita sul titolo oggetto dell'offerta; l) "gruppo cui appartengono soggetti offerenti" indica l'insieme dei soggetti che direttamente o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi controllano un soggetto offerente, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano un soggetto offerente, intendendosi esistente il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. m) "mercato prevalente" indica, ove esistente, l'articolazione territoriale del mercato regolamentato in cui il titolo e' ammesso alle negoziazioni nella quale e' stato registrato il piu' elevato volume di scambi nel periodo di riferimento.