Art. 2.
                            (Definizioni)
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
   a) "Consob" indica la Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa;
   b)  "titoli" indica i valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni
convertibili o altri titoli o diritti)  che  comunque  consentono  di
acquisire  diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o
speciali dei partecipanti al capitale di societa' o enti  aventi  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
   c)  "mercato  regolamentato" indica la borsa, il mercato ristretto
ed i mercati di cui all'art. 20, commi 4 e 8, della legge  2  gennaio
1991, n. 1;
   d)   "offerta"   indica   l'offerta   pubblica  di  vendita  o  di
sottoscrizione di titoli;
   e) "periodo dell'offerta" indica il periodo tra la data di  inizio
e   la   data   di   chiusura,  anche  anticipata  o  prorogata,  del
collocamento;
   f)  "periodo  precedente  l'offerta"  indica  i  quindici   giorni
precedenti la data di inizio del collocamento;
   g) "periodo susseguente l'offerta" indica:
   - nel caso di offerta finalizzata alla quotazione del titolo in un
mercato  regolamentato,  il  periodo  intercorrente  fra  la  data di
chiusura  del  collocamento  ed  il  trentesimo   giorno   successivo
all'inizio   delle   negoziazioni   del  titolo  stesso  nel  mercato
regolamentato;
   - nel caso di offerta di un titolo  gia'  quotato  in  un  mercato
regolamentato,  i  trenta  giorni successivi a quello di chiusura del
collocamento;
    h) "prezzo di riferimento" indica:
   - nel caso il titolo  sia  negoziato  alle  grida,  il  prezzo  di
listino;
   -  nel caso il titolo sia negoziato mediante il sistema telematico
delle borse valori di cui al regolamento approvato con delibera della
Consob n. 5564 del 20 novembre 1991, il prezzo di cui all'art. 33  di
tale regolamento;
   i)  "societa' incaricata" indica la societa' alla quale i soggetti
offerenti, i soggetti che appartengono al gruppo cui  appartengono  i
soggetti   offerenti   o  i  membri  del  consorzio  di  collocamento
conferiscono l'incarico di effettuare operazioni di compravendita sul
titolo oggetto dell'offerta;
   l) "gruppo cui appartengono soggetti offerenti"  indica  l'insieme
dei  soggetti  che  direttamente  o  per  interposta persona o per il
tramite di societa' fiduciaria o di societa'  controllata  ovvero  in
virtu'  di  particolari  vincoli  o  accordi  controllano un soggetto
offerente, ne sono controllati ovvero sono controllati  dagli  stessi
soggetti   che   controllano   un  soggetto  offerente,  intendendosi
esistente il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 7  della  legge
10 ottobre 1990, n. 287.
    m)  "mercato  prevalente"  indica, ove esistente, l'articolazione
territoriale del mercato regolamentato in cui il  titolo  e'  ammesso
alle  negoziazioni  nella  quale  e' stato registrato il piu' elevato
volume di scambi nel periodo di riferimento.