Art. 3. 1. Relativamente agli ordini di pagamento o accreditamento, i dati e le informazioni devono essere acquisiti nel modo seguente: 1) l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante e' tenuto a registrare: a) gli elementi di cui ai punti d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2 (ordinante); b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo o Paese estero) del beneficiario; c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o Paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo; 2) l'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra: a) gli elementi di cui ai punti d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2 (beneficiario); b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo) dell'ordinante; c) l'intermediario (denominazione e localizzazione) presso il quale l'ordine e' stato disposto. 2. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario incaricato, oltre a registrare le com- plete generalita' del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il Paese e le generalita' di quest'ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficario avvenga per il tramite di piu' intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario tenuto alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico. 3. La disciplina del presente articolo non si applica alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi, in conformita' a quanto previsto dall'ultimo comma del punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991.