Art. 3.
  1.  Relativamente agli ordini di pagamento o accreditamento, i dati
e le informazioni devono essere acquisiti nel modo seguente:
   1) l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante
e' tenuto a registrare:
     a) gli elementi di cui ai  punti  d),  e)  ed  f)  del  comma  2
dell'art. 2 (ordinante);
     b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e
indirizzo o Paese estero) del beneficiario;
     c)  l'intermediario  (denominazione  e  localizzazione  o  Paese
estero) presso  il  quale  deve  essere  effettuato  il  pagamento  o
l'accredito dell'importo;
   2)  l'intermediario  che  interviene  per  conto  del beneficiario
registra:
     a) gli elementi di cui ai  punti  d),  e)  ed  f)  del  comma  2
dell'art. 2 (beneficiario);
     b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e
indirizzo) dell'ordinante;
     c)  l'intermediario  (denominazione  e localizzazione) presso il
quale l'ordine e' stato disposto.
  2. Nel caso di ordini di  pagamento  o  accreditamento  provenienti
dall'estero,  l'intermediario  incaricato, oltre a registrare le com-
plete  generalita'   del   beneficiario,   deve   comunque   indicare
l'intermediario  estero  intervenuto  per conto dell'ordinante e, ove
noti,  il  Paese  e  le  generalita'  di  quest'ultimo.  Qualora   il
trasferimento  dei  fondi  a  favore  del  beneficario avvenga per il
tramite di piu'  intermediari  nazionali,  le  informazioni  relative
all'intermediario   ed  all'ordinante  estero,  acquisite  dal  primo
intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse
all'intermediario  del   beneficiario   tenuto   alla   registrazione
dell'operazione nell'archivio unico informatico.
  3.  La  disciplina  del presente articolo non si applica alla Banca
d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi, in  conformita'  a  quanto
previsto dall'ultimo comma del punto 2.5 del decreto del Ministro del
tesoro in data 19 dicembre 1991.