Art. 6. 1. Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, con le modalita' che saranno precisate con proprio decreto dal Ministro del tesoro, nell'archivio, unico aziendale gli intermediari abilitati sono tenuti a: a) completare, ai fini della descrizione del tipo di operazione i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l'indicazione della settorizzazione dell'attivita' economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi; b) riportare le medesime codifiche all'atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi; c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all'Ufficio italiano dei cambi, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a lire 20 milioni che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un'unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, formato oggetto di registrazione nell'archivio unico.