Art. 6.
  1.  Per  consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati
aggregati, cosi' come previsto dall'art. 5, comma  10,  del  decreto-
legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, con le modalita' che  saranno  precisate
con  proprio  decreto  dal  Ministro del tesoro, nell'archivio, unico
aziendale gli intermediari abilitati sono tenuti a:
    a) completare, ai fini della descrizione del tipo di operazione i
dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti  continuativi,  con
l'indicazione  della  settorizzazione  dell'attivita'  economica  del
soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'Ufficio italiano
dei cambi;
    b) riportare le medesime codifiche all'atto  della  registrazione
di   operazioni  effettuate  su  conti,  depositi  e  altri  rapporti
continuativi;
    c)  mantenere  evidenza,  ai  fini  delle  aggregazioni  per   le
segnalazioni  periodiche  all'Ufficio  italiano dei cambi, delle sole
operazioni in contanti di importo inferiore a lire  20  milioni  che,
prese   inizialmente  in  considerazione  quali  possibili  parti  di
un'unica operazione di  importo  complessivo  superiore  al  suddetto
limite,  non abbiano, nel termine di cui al punto 2.3 del decreto del
Ministro del tesoro in data 19  dicembre  1991,  formato  oggetto  di
registrazione nell'archivio unico.