AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (a), agli interventi (( per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e )) c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, (( e successive modificazioni ed integrazioni )) (b), ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 (c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 (d), concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanita' e del trasporto locale. I mutui gia' concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti. 2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289 (e), sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati. 3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (f), le parole " .. e' ridotta all'11,678 per cento." sono sostituite dalle parole " .. e' ridotta al 10,50 per cento." e al comma 3 dello stesso articolo le parole " .. e' stabilito in lire 6.957 miliardi .." sono sostituite con le parole " .. e' stabilito in lire 6.632 miliardi ..". 4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.
(a) La legge n. 139/1992 reca: "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna". (b) Il D.L. n. 2/1987 reca: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico). Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere b) (come sostituita dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92) e c): "1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza, di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati: a) (omissis); b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita'; c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali". (c) La legge n. 784/1980: reca: "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione". (d) La legge n. 135/1990 reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS". (e) L'art. 2 del D.L. n. 289/1992 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali e sostituito dal D.L. 20 luglio 1992, n. 342 (in corso di conversione in legge), era cosi' formulato: "Art. 2 (Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunita' montane). - 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote: a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992". Il testo sopratrascritto e' stato riprodotto nell'art. 2 del D.L. n. 342/1992, con identica formulazione, salvo l'inserimento di un comma, che tiene conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, fra il secondo e il terzo (che pertanto e' divenuto quarto), del seguente tenore: "3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione e' applicata sulla quarta rata trimestrale". (f) Il testo dell'art. 5 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 5. - 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 10,50 per cento. 3. Il fondo comune per l'anno 1992 e' stabilito in lire 6.632 miliardi ed e' comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, ed all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo e' ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui all'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989. 4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al cap. 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita', ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al cap. 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi. 5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonche' quelle di cui all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891". (g) Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: "In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformita' all'interno della regione, le altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".