Art. 2. 1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative. 2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti gia' applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verifichera', d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti. 3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 (b), il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (c), nonche' il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (d). 5. L'indennita' di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (e), resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 (e), sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro. 6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (f), a seguito delle ipotesi di accordo, puo' essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, ne' della massa salariale ne' della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato. 7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita' non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione. 8. La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281 (g), nonche' del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici. 9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonche' il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (h), restano determinati nelle misure in vigore al 1 gennaio 1992.
(a) La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego". (b) Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del D.L. n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) prevedeva che: "Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo". (c) Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) era cosi' formulato: "A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia". (d) Il comma 22-bis dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevedeva che: "A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza". (e) L'art. 13 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' cosi' formulato: "Art. 13 (Competenze dei dirigenti). - 1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e succes- sive modificazioni ed integrazioni. 2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della tempestivita' e della economicita' della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate. 3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e' deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacita' professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica. 4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita. 5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo. 6. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici. 7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e' effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". (f) L'ottavo comma dell'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come sostituito dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che: "Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura e' adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato". (g) La legge n. 121/1981 riguarda il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; la legge n. 231/1990 reca: "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare"; la legge n. 266/1988 concerne la "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiane delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)"; la legge n. 186/1988 istituisce l'Agenzia spaziale italiana; la legge n. 281/1985 reca: "Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio". (h) Il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: "In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e dal 1 gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1 gennaio 1991 ed al 1 gennaio 1992".