Art. 3. 1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a), sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma e' abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola "altresi'" del primo periodo, nonche' il secondo periodo. 2. (( (Soppresso dalla legge di conversione) )). 3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati: capitolo 1802 lire 50 miliardi; capitolo 1832 lire 100 miliardi; capitolo 1872 lire 250 miliardi; capitolo 2102 lire 50 miliardi; capitolo 2501 lire 50 miliardi; capitolo 2502 lire 100 miliardi; capitolo 2802 lire 150 miliardi; capitolo 4005 lire 150 miliardi; capitolo 4031 lire 250 miliardi; capitolo 4051 lire 350 miliardi. 4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.
(a) L'art. 33 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 33. - 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato. 2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi. 3. (Abrogato). 4. Per i lavori di cui al comma 2 e' introdotta la facolta', esercitabile dall'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo".