Art. 4.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, la facolta' di impegnare  le  spese  nei  limiti  dei  fondi
iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno
1992  puo'  essere  esercitata limitatamente alle spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni ed altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria,  alle competenze accessorie al personale, alle spese di
funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed  in
particolare   a  quelle  afferenti  le  iniziative  in  atto  per  il
potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi,  alle  poste
correttive  e  compensative  delle entrate, ai trasferimenti connessi
con il funzionamento di enti  decentrati,  alle  spese  derivanti  da
accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno   decorrenti   da   esercizi   precedenti  ed  alle  rate  di
ammortamento di mutui.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 1992, e'  sospesa  la  facolta'  di  rilasciare
garanzie  dello  Stato,  di qualunque natura, in relazione agli oneri
dipendenti  da  finanziamenti,  anche   sotto   forma   di   prestiti
obbligazionari.  Resta  ferma  la concessione di garanzie dello Stato
disposta da previsioni di legge.
  3. Per effettive, motivate e documentate  esigenze,  il  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero
per sua delega il Ministro  del  tesoro,  su  proposta  dei  Ministri
interessati,  puo'  autorizzare  l'assunzione di ulteriori impegni di
spesa  nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio,  nonche'  il
rilascio di garanzie dello Stato.
  4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle
A  e  B  approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre
1991, n. 415 (a), non utilizzate alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione
di quelle preordinate in connessione  con  accordi  internazionali  o
interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento "Interventi vari in
favore della giustizia", iscritto nella predetta tabella A.
 
             (a)  Il  comma  2  dell'art.  2  della legge n. 415/1991
          (Legge finanziaria  1992)  prevede  che:  "Gli  importi  da
          iscrivere  nei  fondi speciali di cui all'art. 11-bis della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art.  6  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  362, per il finanziamento dei
          provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano  essere
          approvati  nel  triennio 1992-1994, restano determinati per
          l'anno 1992  in  lire  37.343,345  miliardi  per  il  fondo
          speciale   destinato   alle   spese  correnti,  secondo  il
          dettaglio di cui alla tabella  A,  allegata  alla  presente
          legge,  ed  in  lire  5.385  miliardi per il fondo speciale
          destinato  alle  spese  in  conto  capitale,   secondo   il
          dettaglio  di  cui  alla  tabella  B allegata alla presente
          legge".