Art. 5.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che  accordano  la
garanzia  dello  Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta
contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure  tramite
istituzioni  creditizie  nazionali,  su  mercati o presso istituzioni
finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in
dipendenza delle finalita' di cui al testo unico  delle  leggi  sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni  ed
integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1 gennaio 1994.
  2.  Sono  fatte  salve  le  garanzie  per  le  quali sia gia' stato
adottato il  relativo  provvedimento  di  concessione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.