Art. 5-bis. (( 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le )) (( espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o )) (( interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, )) (( delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di )) (( diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque )) (( preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati )) (( di pubblica utilita', l'indennita' di espropriazione per le )) (( aree edificabili e' determinata a norma dell'articolo 13, terzo )) (( comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 )) (a), (( )) (( sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo )) (( decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli )) (( 24 e seguenti del testo unico delle imposte )) (( sui redditi, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )) (b). (( L'importo cosi' )) (( determinato e' ridotto del 40 per cento. )) (( 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto )) (( espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In )) (( tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. )) (( 3. Per la valutazione della edificabilita' delle aree, si )) (( devono considerare le possibilita' legali ed effettive di )) (( edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo )) (( preordinato all'esproprio. )) (( 4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, )) (( non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme )) (( di cui al tiolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e )) (( successive modificazioni ed integrazioni )) (c). )) (( 5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei )) (( lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto )) (( 1988, n. 400 )) (d), (( sono definiti i criteri e i requisiti )) (( per l'individuazione dell'edificabilita' di fatto di cui al )) (( comma 3. )) (( 6. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia )) (( di determinazione dell'indennita' di espropriazione non si )) (( applicano ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia )) (( stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o )) (( sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) (( 7. Nella determinazione dell'indennita' di espropriazione per i )) (( procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al )) (( presente articolo. )) ))
(a) Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 2892/1885 (Risanamento della citta' di Napoli) prevede che: "L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti coarcevati dell'ultimo decennio purche' essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione". (b) L'art. 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, cosi' recita: "Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni). - 1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29. 2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 51". Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano, rispettivamente, la determinazione del reddito dominicale; le variazioni del reddito dominicale; la denuncia e decorrenza delle variazioni; le perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. (c) La legge n. 865/1971 reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". Il titolo II concerne norme sull'espropriazione per pubblica utilita'. (d) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.