Art. 4. 1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3 ciascun ufficio formera' apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' delle modalita' che verranno stabilite con la circolare e le istruzioni di attuazione. 2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti. 3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre. Dopo tale data, qualora dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile e/o di imposta, ovvero altri dati e notizie da utilizzare nel rispetto del comma 5 dell'art. 8, gli elenchi potranno essere aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza di fidejussioni per rimborsi di notevole entita'. 4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attivita' di verifica nell'ambito del compartimento, nonche' sulla qualita' degli accertamenti e delle verifiche di particolare rilevanza, al fine di valutare la sostenibilita' della pretesa fiscale e la solvibilita' del contribuente, onde assicurare che l'azione di controllo sia costantemente rivolta all'effettivo recupero di gettito. 5. Negli elenchi di cui ai precedenti commi vanno inseriti anche i soggetti, gia' inclusi negli elenchi degli anni precedenti e nei cui confronti era stata iniziata e poi sospesa l'azione accertatrice, in attesa degli esiti delle istanze previste per la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui all'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413/1991, sempreche' ricorrano le condizioni di proficuita' indicate dall'art. 7.