Art. 4.
  1. Sulla base  della  programmazione  di  cui  all'art.  3  ciascun
ufficio  formera' apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre
a controllo nell'anno,  previa  determinazione  dei  criteri  per  la
scelta dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.
6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' delle
modalita'  che verranno stabilite con la circolare e le istruzioni di
attuazione.
  2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi  in  reparti  gli
elenchi  saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei
capi dei reparti.
  3. Agli elenchi suddetti potranno  essere  apportate  modifiche  ed
integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi
informativi,  non  oltre  il  30  settembre.  Dopo tale data, qualora
dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di  imponibile
e/o  di  imposta,  ovvero  altri  dati  e  notizie  da utilizzare nel
rispetto del  comma  5  dell'art.  8,  gli  elenchi  potranno  essere
aggiornati  per  evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza
di fidejussioni per rimborsi di notevole entita'.
  4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento  di
quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento
delle  attivita'  di  verifica nell'ambito del compartimento, nonche'
sulla qualita' degli accertamenti e delle  verifiche  di  particolare
rilevanza,  al  fine  di  valutare  la  sostenibilita'  della pretesa
fiscale e la  solvibilita'  del  contribuente,  onde  assicurare  che
l'azione   di   controllo  sia  costantemente  rivolta  all'effettivo
recupero di gettito.
  5. Negli elenchi di cui ai precedenti commi vanno inseriti anche  i
soggetti,  gia' inclusi negli elenchi degli anni precedenti e nei cui
confronti era stata iniziata e poi sospesa l'azione accertatrice,  in
attesa  degli  esiti  delle istanze previste per la definizione delle
situazioni e pendenze tributarie, di cui all'art. 32 e seguenti della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413/1991,  sempreche'  ricorrano   le
condizioni di proficuita' indicate dall'art. 7.