Art. 2.
  1. La commissione e' presieduta dal Ministro per  il  coordinamento
della  protezione civile ovvero, in caso di assenza o impedimento, da
un docente universitario esperto in problemi  di  protezione  civile,
con funzioni di vice presidente.
  2.  In  caso  di  mancata  delega  di  funzioni  al  Ministro senza
portafoglio  per  il  coordinamento  della  protezione   civile,   la
presidenza della commissione e' assunta da un delegato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.