Art. 2. 1. La commissione e' presieduta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, con funzioni di vice presidente. 2. In caso di mancata delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, la presidenza della commissione e' assunta da un delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.