Art. 3.
  1. La commissione si articola nelle seguenti sezioni corrispondenti
ai vari settori di rischio:
   sezione I - Rischio sismico;
   sezione II - Rischio nucleare;
   sezione III - Rischio vulcanico;
   sezione IV - Rischio idrogeologico;
   sezione V - Rischio chimico, industriale ed ecologico;
   sezione VI - Rischio trasporti, per terra, per mare e per cielo;
   sezione VII - Rischio sanitario.
  2. Ciascuna sezione e' composta da un presidente di sezione da nove
esperti e da un segretario. Degli esperti fa parte un  rappresentante
dei  servizi  tecnici nazionali che svolga attivita' corrispondente a
quella delle sezioni di rischio di cui al precedente comma.