Art. 3. 1. La commissione si articola nelle seguenti sezioni corrispondenti ai vari settori di rischio: sezione I - Rischio sismico; sezione II - Rischio nucleare; sezione III - Rischio vulcanico; sezione IV - Rischio idrogeologico; sezione V - Rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - Rischio trasporti, per terra, per mare e per cielo; sezione VII - Rischio sanitario. 2. Ciascuna sezione e' composta da un presidente di sezione da nove esperti e da un segretario. Degli esperti fa parte un rappresentante dei servizi tecnici nazionali che svolga attivita' corrispondente a quella delle sezioni di rischio di cui al precedente comma.