Art. 4.
  1.  Il  coordinatore  dell'Ufficio  per  il   coordinamento   delle
attivita' di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario
della  commissione  ed  i  coordinatori dei servizi corrispondenti ai
settori  di  rischio  di  cui  all'art.  3,  svolgono  l'incarico  di
segretario delle rispettive sezioni.
  2.  Con  provvedimento  del  Ministro  per  il  coordinamento della
protezione civile sara' disposta la nomina del vice presidente  della
commissione,  del  segretario della commissione, dei presidenti delle
sezioni, degli esperti e dei segretari per ciascuna sezione.