Art. 4. 1. Il coordinatore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della commissione ed i coordinatori dei servizi corrispondenti ai settori di rischio di cui all'art. 3, svolgono l'incarico di segretario delle rispettive sezioni. 2. Con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile sara' disposta la nomina del vice presidente della commissione, del segretario della commissione, dei presidenti delle sezioni, degli esperti e dei segretari per ciascuna sezione.