Art. 5. 1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo, il Comitato dei presidenti di sezione composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, che lo presiede, dal vice presidente della commissione, dai presidenti delle sezioni della commissione stessa e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.