Art. 5.
  1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e
di indirizzo, il Comitato dei  presidenti  di  sezione  composto  dal
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  che  lo
presiede, dal vice presidente della commissione, dai presidenti delle
sezioni della commissione stessa e da  tre  esperti  designati  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.