AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Pensioni di anzianita' 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione (( di legge, di regolamento e di accordi collettivi )) che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, (( integrative )) ed esclusive del regime stesso, (( ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a), e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 )) (b) , nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. (( 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: )) )) (( a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 )) (( della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni )) (( (c), al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, )) (( n. 406 (d), alle altre ipotesi di prepensionamenti )) (( specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli )) (( ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, )) (( nonche' ai lavoratori privi della vista; )) (( b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano )) (( approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento )) (( della politica industriale (CIPI) i programmi di cui )) (( all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 )) (( (e), nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le )) (( disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima )) (( legge n. 223 del 1991 (e); )) (( c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del )) (( rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione )) (( volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di )) (( preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente )) (( alla data di entrata in vigore del presente decreto; )) (( d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di )) (( anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data )) (( di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i )) (( requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la )) (( pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992; )) (( e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni )) (( da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi )) (( anteriormente alla data di entrata in vigore del presente )) (( decreto; )) (( f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' )) (( contributiva non inferiore a 40 anni; )) (( g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione )) (( aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere )) b), )) (( c), d) ed e), (( della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come )) (( integrato dall'articolo 7 della medesima legge (f), nonche' al )) (( personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (g); )) (( h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori )) (( italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati. )) 2-bis. (( Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza )) (( delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una )) (( anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in )) (( data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti )) (( di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se )) (( donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno )) (( negli altri casi. )) 2-ter. (( Fino all'allineamento al regime generale, per i )) (( soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti )) (( di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza )) (( del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta' )) (( vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo )) (( ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1 )) (( settembre di ciascun anno. )) 2-quater. (( Resta stabilito in 35 anni il requisito di )) (( contribuzione per il pensionamento di anzianita' previsto dalle )) (( norme dell'assicurazione generale obbligatoria. )) 2-quinquies. (( Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso )) (( al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi )) (( ordinamenti per il pensionamento di anzianita', l'accesso )) (( alla pensione stessa e' consentito a decorrere dal 1 gennaio )) (( 1994. )) -------------------------------------------------------- (a) La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico". (b) Il D.Lgs. n. 357/1990 reca: "Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi". (c) La legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria". Si trascrive il testo del relativo art. 37, come modificato dall'art. 11 della legge 10 gennaio 1985, n. 1: Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici: a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni; b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni; c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni; d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 6 fino ad un importo pari a quelle complessivo della indennita' corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire un'azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbia maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti della lettera d), nonche' con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. La cassa per integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrispondente alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei quadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti del cumulo di trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione". (d) Il D.L. n. 364/1992 reca: "Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento". (e) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro: "Art. 1, comma 2. - La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere fomulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categorie dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma del corso del suo svolgimento". "Art. 7, comma 7. - Negli ambiti di cui al comma 6 (vale a dire nelle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, n.d.r.), ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbia compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni". (f) Si riporta il testo delle disposizioni della legge n. 480/1988 (Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 6 (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita' per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge), comma 1, lettere b) , c) , d) ed e). - Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianita' qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento: a) (omissis); b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo; c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo; d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti: Anni di contribuzione Coefficienti --- --- 19 0,9737 18 0,9468 17 0,9196 16 0,8922 15 0,8647 e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti: E t a' Coefficienti --- --- 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647". "Art. 7 (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita' per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge). - 1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianita' del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'art. 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di eta' e di anzianita' assicurativa fissati nel predetto art. 22 sopra indicato. 2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere d) ed e) dell'art. 6, comma 1, la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti: E t a' Coefficienti --- --- 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647 Anni di contribuzione Coefficienti --- --- 19 0,9737 18 0,9468 17 0,9196 16 0,822 15 0,8647 3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianita' assicurativa". (g) La legge n. 257/1992 reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.