AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                       Pensioni di anzianita'
  1. In attesa della legge di riforma del  sistema  pensionistico,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione ((
di  legge,  di  regolamento e di accordi collettivi )) che preveda il
diritto, con decorrenza  nel  periodo  sopraindicato,  a  trattamenti
pensionistici   di   anzianita'   a   carico   del   regime  generale
obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle
forme sostitutive, (( integrative )) ed esclusive del regime  stesso,
((  ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990,
n. 218 (a), e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 ))  (b)
,  nonche'  delle  forme  integrative a carico degli enti del settore
pubblico  allargato,  anticipati  rispetto  all'eta'  pensionabile  o
all'eta'  prevista  per la cessazione dal servizio in base ai singoli
ordinamenti.
(( 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: ))         ))
(( a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37          ))
(( della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni   ))
(( (c), al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con   ))
(( modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,                     ))
(( n. 406 (d), alle altre ipotesi di prepensionamenti              ))
(( specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli        ))
(( ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera,      ))
(( nonche' ai lavoratori privi della vista;                        ))
(( b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano       ))
(( approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento   ))
(( della politica industriale (CIPI) i programmi di cui            ))
(( all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223     ))
(( (e), nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le             ))
(( disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima     ))
(( legge n. 223 del 1991 (e);                                      ))
(( c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del   ))
(( rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione           ))
(( volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di       ))
(( preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente ))
(( alla data di entrata in vigore del presente decreto;            ))
(( d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di  ))
(( anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data  ))
(( di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i  ))
(( requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la     ))
(( pensione spetti con decorrenza dal 1› ottobre 1992;             ))
(( e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni   ))
(( da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi           ))
(( anteriormente alla data di entrata in vigore del presente       ))
(( decreto;                                                        ))
(( f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita'           ))
(( contributiva non inferiore a 40 anni;                           ))
(( g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione ))
(( aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere )) b), ))
(( c), d) ed e), (( della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come      ))
(( integrato dall'articolo 7 della medesima legge (f), nonche' al  ))
(( personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (g);          ))
(( h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori         ))
(( italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati.         ))
      2-bis. (( Con effetto dal 1› gennaio 1994 la decorrenza      ))
(( delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una      ))
(( anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in ))
(( data non anteriore al 1› maggio di ciascun anno per i soggetti  ))
(( di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se  ))
(( donne, e in data non anteriore al 1› novembre di ciascun anno   ))
(( negli altri casi.                                               ))
      2-ter. (( Fino all'allineamento al regime generale, per i    ))
(( soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti ))
(( di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza    ))
(( del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta'        ))
(( vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo    ))
(( ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1›      ))
(( settembre di ciascun anno.                                      ))
      2-quater. (( Resta stabilito in 35 anni il requisito di      ))
(( contribuzione per il pensionamento di anzianita' previsto dalle ))
(( norme dell'assicurazione generale obbligatoria.                 ))
  2-quinquies. (( Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso ))
(( al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi      ))
(( ordinamenti per il pensionamento di anzianita', l'accesso       ))
(( alla pensione stessa e' consentito a decorrere dal 1› gennaio   ))
(( 1994.                                                           ))
      --------------------------------------------------------
             (a)  La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in materia
          di  ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale   degli
          istituti di credito di diritto pubblico".
             (b)  Il  D.Lgs.  n.  357/1990  reca: "Disposizioni sulla
          previdenza degli enti pubblici creditizi".
             (c) La legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per  l'editoria".  Si  trascrive  il
          testo  del  relativo  art. 37, come modificato dall'art. 11
          della legge 10 gennaio 1985, n.  1:
             Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai  lavoratori  di
          cui  ai  precedenti  articoli  e'  data facolta' di optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'art.  35  ovvero,  nel   periodo   di   godimento   del
          trattamento  medesimo,  entro  sessanta giorni dal maturare
          delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta,  per
          i seguenti benefici:
               a)   per  i  lavoratori  poligrafici:  trattamento  di
          pensione   per    coloro    che    possano    far    valere
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili
          ovvero 1.560 contributi settimanali di cui  rispettivamente
          alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
          Repubblica   27   aprile   1968,   n.   488,   sulla   base
          dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a
          cinque anni; i  periodi  di  sospensione  per  i  quali  e'
          ammesso  il  trattamento  di  cui  al  citato  art. 35 sono
          riconosciuti  utili  d'ufficio  previsto   dalla   presente
          lettera;   l'anzianita'   contributiva  non  puo'  comunque
          risultare superiore a quaranta anni;
               b)  per  i  giornalisti   professionisti:   anticipata
          liquidazione     della    pensione    di    vecchiaia    al
          cinquantacinquesimo anno di eta', nei  casi  in  cui  siano
          stati   maturati   almeno   quindici   anni  di  anzianita'
          contributiva, con  integrazione  a  carico  dell'INPGI  del
          requisito contributo previsto dal secondo comma dell'art. 4
          del  regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  1›
          gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del
          14 gennaio 1953, e successive modificazioni;
             c) corresponsione fino al  31  dicembre  1986  nei  casi
          previsti  dalle  lettere  a)  e  b) da parte degli istituti
          previdenziali di  una  indennita'  pari  all'indennita'  di
          anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente
          prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
              d)  concessione di un credito agevolato alle condizioni
          previste  dagli  articoli  30  e  32  per  le   cooperative
          giornalistiche  di cui all'art. 6 fino ad un importo pari a
          quelle complessivo della indennita'  corrisposta  ai  sensi
          della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di
          rilevare  e  costituire  un'azienda  artigiana  nel settore
          grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento  ad  una
          cooperativa operante nello stesso settore.
             I  lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI
          abbia accertato la sussistenza delle condizioni di  cui  al
          quinto  comma  dell'art.  2  della legge 12 agosto 1977, n.
          675,  e  che  abbia  maturato  i  necessari  requisiti   di
          anzianita'  contributiva  sono ammessi a godere, a domanda,
          dei  benefici  previsti  dalle  lettere    a),  b) e c) del
          precedente comma.
             I benefici previsti dalle  lettere  a)  e  b)  non  sono
          cumulabili  con  quelli  previsti della lettera d), nonche'
          con le prestazioni a carico  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione.
             La  cassa  per  integrazione  dei  guadagni degli operai
          dell'industria corrispondente alla  gestione  pensionistica
          una  somma  pari  all'importo  risultante dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima,  sull'importo  che si ottiene moltiplicando per i
          mesi di anticipazione della pensione l'ultima  retribuzione
          percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
          I  contributi  versati  dalla  cassa per l'integrazione dei
          quadagni vengono iscritti per due terzi nella  contabilita'
          separata  relativa  agli  interventi  straordinari e per il
          rimanente  terzo  in  quella   relativa   agli   interventi
          ordinari.
             Il  contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
          ed il concorso dello Stato,  previsti  dall'art.  12  della
          legge  5  novembre  1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
             Il contributo addizionale, di cui al  precedente  comma,
          e'  dovuto  a  decorrere  dal  periodo di paga successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             Agli  effetti  del  cumulo di trattamento di pensione di
          cui al presente articolo con la retribuzione  si  applicano
          le  norme  relative  alla  pensione  di  anzianita'  di cui
          all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             Il trattamento di pensione di cui al  presente  articolo
          non   e'   compatibile   con   le   prestazioni   a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione".
             (d) Il D.L. n. 364/1992 reca: "Disposizioni  urgenti  in
          materia di prepensionamento".
             (e)  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1,  comma 2, e
          dell'art. 7, comma 7,  della  legge  n.  223/1991,  recante
          norme   in   materia   di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro:
             "Art.  1,  comma  2.  -  La  richiesta   di   intervento
          straordinario  di  integrazione salariale deve contenere il
          programma che l'impresa  intende  attuare  con  riferimento
          anche  alle  eventuali  misure previste per fronteggiare le
          conseguenze sul piano sociale.  Il  programma  deve  essere
          fomulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il
          Comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della
          politica industriale (CIPI), con decreto del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza sociale. L'impresa, sentite le
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza   di
          queste,   le  organizzazioni  sindacali  di  categorie  dei
          lavoratori piu' rappresentative operanti  nella  provincia,
          puo'  chiedere una modifica del programma del corso del suo
          svolgimento".
             "Art. 7, comma 7. - Negli ambiti di cui al comma 6 (vale
          a  dire  nelle  circoscrizioni   o   nel   maggior   ambito
          determinato  dalla  commissione regionale per l'impiego, in
          cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra
          iscritti alla prima classe della lista  di  collocamento  e
          popolazione  residente  in  eta'  da  lavoro,  n.d.r.),  ai
          lavoratori collocati in mobilita'  entro  la  data  del  31
          dicembre   1992   che,  al  momento  della  cessazione  del
          rapporto, abbia compiuto un'eta' inferiore di non  piu'  di
          dieci  anni  rispetto  a quella prevista dalla legge per il
          pensionamento  di   vecchiaia   e   possano   far   valere,
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non
          inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta
          fino  alla data di maturazione del diritto al pensionamento
          di anzianita'. Per i  lavoratori  dipendenti  anteriormente
          alla  data del 1› gennaio 1991 dalle societa' non operative
          della Societa' di  gestione  e  partecipazioni  industriali
          S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
             (f)  Si  riporta il testo delle disposizioni della legge
          n. 480/1988  (Modificazioni  della  normativa  relativa  al
          Fondo  di previdenza per il personale di volo dipendente da
          aziende  di  navigazione  aerea)  alle  quali  il  presente
          articolo fa rinvio:
             "Art.  6  (Requisiti  per il conseguimento del diritto a
          pensione  di  anzianita'  per   gli   iscritti   al   Fondo
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge), comma 1, lettere b) , c) , d) ed e). - Gli
          iscritti al Fondo successivamente alla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  conseguono il diritto alla
          pensione di anzianita' qualora, all'atto  della  cessazione
          dal servizio per dimissioni o licenziamento:
             a) (omissis);
               b)  ovvero  abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano
          far valere un periodo di almeno 15  anni  di  contribuzione
          obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo;
               c)  ovvero  abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano
          far valere un periodo di almeno 20  anni  di  contribuzione
          obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo;
               d)  ovvero  abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano
          far valere un periodo di almeno 15  anni  di  contribuzione
          obbligatoria  od obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal
          caso la  misura  della  pensione  e'  ridotta  in  base  ai
          seguenti coefficienti:
 
             Anni di contribuzione            Coefficienti
                     ---                          ---
                      19                          0,9737
                      18                          0,9468
                      17                          0,9196
                      16                          0,8922
                      15                          0,8647
                e)  ovvero abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano
          far valere un periodo di almeno 20  anni  di  contribuzione
          obbligatoria  od obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal
          caso la  misura  della  pensione  e'  ridotta  in  base  ai
          seguenti coefficienti:
 
                        E t a'                 Coefficienti
                         ---                       ---
                         49                        0,9737
                         48                        0,9468
                         47                        0,9196
                         46                        0,8922
                         45                        0,8647".
             "Art.  7  (Requisiti  per il conseguimento del diritto a
          pensione di  anzianita'  per  gli  iscritti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge).  - 1. Per gli
          iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  non  abbiano  acquisito  il  diritto  alla
          pensione di anzianita' del Fondo secondo le  norme  vigenti
          anteriormente  alla  data  indicata, i periodi mancanti per
          perfezionare  i  requisiti  di   eta'   e   di   anzianita'
          assicurativa  previsti  dall'art.  22 della legge 13 luglio
          1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1  della  legge  30
          luglio   1973,   n.   484,   sono   rideterminati  mediante
          applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari  al
          rapporto  tra gli anni di eta' e di anzianita' assicurativa
          previsti  dall'art.   6   della   presente   legge   ed   i
          corrispondenti  anni  di  eta' e di anzianita' assicurativa
          fissati nel predetto art. 22 sopra indicato.
             2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con
          i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'art. 22
          della  legge  13  luglio  1965,  n.  859,  come  sostituito
          dall'art.  1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati
          con i criteri di cui al comma 1 del presente  articolo,  in
          relazione  alle  lettere  d) ed e) dell'art. 6, comma 1, la
          misura della  pensione  e'  ridotta  in  base  ai  seguenti
          coefficienti:
 
                     E t a'                Coefficienti
                      ---                      ---
                      49                       0,9737
                      48                       0,9468
                      47                       0,9196
                      46                       0,8922
                      45                       0,8647
 
                Anni di contribuzione      Coefficienti
                        ---                    ---
                      19                       0,9737
                      18                       0,9468
                      17                       0,9196
                      16                       0,822
                      15                       0,8647
             3.  Per  gli  iscritti  al Fondo, che anteriormente alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  hanno
          risolto   il   rapporto   di  lavoro,  non  si  applica  il
          coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1  relativo
          ai requisiti di anzianita' assicurativa".
             (g)  La  legge  n.  257/1992  reca  norme  relative alla
          cessazione dell'impiego dell'amianto.