Art. 3.
               Pensionamenti in regime internazionale
 
  1.  Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, gia'  sostituito  dall'articolo  7,  comma  1,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407 (a), e' sostituito dal seguente:
  "I  trattamenti  minimi  di cui al primo comma sono dovuti anche ai
titolari di pensione il cui  diritto  sia  acquisito  in  virtu'  del
cumulo  dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia  di  assicurazione  sociale,  a
condizione   che  l'assicurato  possa  far  valere  nella  competente
gestione pensionistica una anzianita'  contributiva  in  costanza  di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni".
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             (a)   La   legge  n.  153/1969  reca:  "Revisione  degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale".  Si  trascrive il testo del relativo art. 8, gia'
          modificato  dall'art.  7  della  legge  n.  407/1990,  come
          ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato:
             "Art.  8.  -  Ai  cittadini  italiani,  le cui posizioni
          assicurative sono state trasferite dall'Istituto  nazionale
          della   previdenza   sociale   all'Istituto   nazionale  di
          assicurazione  sociale  libico,  in  forza   dell'art.   12
          dell'accordo  italo-libico  del  2 ottobre 1956, ratificato
          con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito  il
          diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro
          il  31  dicembre  1965,  e' corrisposto, a decorrere dal 1›
          gennaio  1969,  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  ed  a  totale  carico  del Fondo per l'adeguamento
          delle  pensioni,  un  aumento  dell'integrazione   di   cui
          all'art.  15  della legge 12 agosto 1962, n.  1338, fino al
          raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti  minimi
          previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
            I  trattamenti  minimi  di cui al primo comma sono dovuti
          anche ai titolari di pensione il cui diritto sia  acquisito
          in   virtu'   del   cumulo   dei   periodi  assicurativi  e
          contributivi   previsto   da    accordi    o    convenzioni
          internazionali  in  materia  di  assicurazione  sociale,  a
          condizione  che  l'assicurato  possa   far   valere   nella
          competente     gestione     pensionistica     un'anzianita'
          contributiva in costanza di rapporto di  lavoro  svolto  in
          Italia non inferiore a cinque anni.
             Ai   fini  dell'attribuzione  dei  suddetti  trattamenti
          minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata  di  pensione
          corrisposto,  per  effetto  di  tale  cumulo,  da organismi
          assicuratori esteri.
             I   lavoratori   emigrati  che  siano  in  possesso  dei
          prescritti requisiti per il diritto a  pensione  in  virtu'
          del  cumulo  dei periodi assicurativi e contributivi di cui
          al  secondo  comma  hanno  diritto,  anche  sulla  base  di
          certificazione   provvisoria   rilasciata   dai  competenti
          organismi esteri,  alla  liquidazione  di  un'anticipazione
          sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale
          integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di
          pensione  ed  e'  riassorbita  in relazione agli importi di
          pro-rata    eventualmente    corrisposti    da    organismi
          assicuratori esteri".