Art. 3-bis.
                      Adeguamento contributivo
 
(( 1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo ))
(( dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2       ))
(( agosto 1990, n. 233 (a), e' rapportato alla totalita' dei       ))
(( redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale  ))
(( i contributi stessi si riferiscono.                             ))
(( 2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in  ))
(( applicazione delle disposizioni di cui alla legge               ))
(( 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle ))
(( somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella            ))
(( dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i          ))
(( contributi si riferiscono.                                      ))
(( 3. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica  ))
(( soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la       ))
(( presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.            ))
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             (a)  Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  233/1990
          (Riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori
          autonomi) e' il seguente:
          "Art.  1  (Finanziamento  delle  gestioni  dei contributi e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali).
          1.   A   decorrere  dal  1›  luglio  1990  l'ammontare  del
          contributo  annuo  dovuto  per  i  soggetti  iscritti  alle
          gestioni  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali
          degli artigiani e degli  esercenti  attivita'  commerciali,
          titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento
          del  reddito  annuo derivante dall'attivita' di impresa che
          da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
          IRPEF, relativo all'anno precedente.
             2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma
          1 in qualita' di coadiuvanti ai  sensi  dell'art.  2  della
          legge  4  luglio  1959,  n.  463, o di coadiutori, ai sensi
          dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966,  n.  613,  di  eta'
          inferiore  ai  ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui
          al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
             3. Il livello minimo imponibile ai fini  del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero stabilito,  al  1›  gennaio
          dell'anno  cui  si riferiscono i contributi, per gli operai
          del  settore  artigianato  e  commercio  dall'art.  1   del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             4. In presenza di un reddito  di  impresa  superiore  al
          limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
          percentuale   massima   di  commisurazione  della  pensione
          prevista  per  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
          presa  in  considerazione,  ai  fini  dei  versamenti   dei
          contributi  previdenziali, fino a concorrenza di un importo
          pari a due terzi del limite stesso.
             5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi  il
          titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
          ciascun  coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote
          dei collaboratori non puo' superare, in ogni  caso,  il  49
          per  cento  del  reddito  d'impresa di cui al comma 1. Tale
          ripartizione ha effetto anche ai fini della  commisurazione
          del  reddito  per il diritto alle prestazioni previdenziali
          ed  assistenziali  in  favore   dei   lavoratori   autonomi
          artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
             6.  I contributi di cui al presente articolo e quelli di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  luglio  1980,  n.  538,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, si prescrivono con il decorso di  dieci  anni
          dalla  data  in  cui  avrebbero  dovuto  essere versati; la
          disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
          prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore  della
          presente legge.
             7.  Per  i  periodi  di assicurazione inferiori all'anno
          solare i contributi sono rapportati a mese.
             8.  Entro  il  30  giugno  1991  i  lavoratori  autonomi
          iscritti  alle  gestioni  speciali  degli artigiani e degli
          esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
          dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
          base  alla   differenza   tra   quanto   risultante   dalle
          disposizioni  di  cui al presente articolo e quanto versato
          in base alle previgenti disposizioni".