Art. 3-ter. Aliquota contributiva aggiuntiva (( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di )) (( tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati )) (( che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore )) (( inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura )) (( di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente )) (( il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile )) (( determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma )) (( 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a). Tale incremento )) (( si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore )) (( delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa )) (( eccedenti il limite innanzi indicato. )) -------------------------------------------------------- (a) Il testo dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui all'allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa. TABELLA Quote di pensione corrispondenti per Quote di retribuzione eccedenti ogni anno di il limite (espresse in percentuale) anzianita' contributiva del limite stesso complessiva (*) --- --- sino al 33 per cento. . . . . . . . . 1,50 dal 33 per cento al 66 per cento. . . 1,25 oltre il 66 per cento . . . . . . . . 1 (*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi".