Art. 3-ter.
                  Aliquota contributiva aggiuntiva
 
(( 1. A decorrere dal 1› gennaio 1993, e' stabilita in favore di   ))
(( tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati  ))
(( che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore     ))
(( inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura  ))
(( di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente   ))
(( il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile       ))
(( determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma   ))
(( 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a). Tale incremento  ))
(( si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore ))
(( delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa     ))
(( eccedenti il limite innanzi indicato.                           ))
      --------------------------------------------------------
             (a)  Il  testo  dell'art.  21,  comma  6, della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988)  e'  il  seguente:  "6.  A
          decorrere  dal 1› gennaio 1988 ai fini della determinazione
          della misura delle  pensioni  a  carico  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  la   retribuzione
          imponibile  eccedente  il  limite  massimo  di retribuzione
          annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e'
          computata secondo le aliquote di cui all'allegata  tabella.
          La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione
          determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a
          tutti gli effetti, parte integrante di essa.
 
                                                              TABELLA
 
                                                Quote di pensione
                                               corrispondenti per
           Quote di retribuzione eccedenti        ogni anno di
         il limite (espresse in percentuale)  anzianita' contributiva
               del limite stesso                  complessiva (*)
                       ---                             ---
              sino al 33 per cento. . . . . . . . .   1,50
              dal 33 per cento al 66 per cento. . .   1,25
              oltre il 66 per cento . . . . . . . .   1
             (*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la
          quota  di  pensione e' calcolata in misura proporzionale ai
          periodi stessi".