Art. 5-bis. Disposizioni varie (( 1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei )) (( Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. )) (( 49, e successive modificazioni (a), per la parte iscritta al )) (( capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro, e' stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 )) (( ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e )) (( 1995. )) (( 2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e )) (( delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia )) (( elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla )) (( legge 28 febbraio 1986, n. 41 (b), e dell'articolo 3, comma 7, )) (( della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (c), sono assunti a )) (( carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 )) (( milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno )) (( 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995. )) -------------------------------------------------------- (a) La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". (b) Il comma 22 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi". (c) Il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) cosi' recita: "L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989".