Art. 2 Commissioni giudicatrici 1. Per gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede. 2. Ogni commissione e' formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente puo' rappresentare piu' indirizzi o piu' classi. Nel caso di classi con piu' indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi. 3. Annualmente le commissioni sono nominate dal Ministro con proprio provvedimento. Le eventuali sostituzioni sono disposte dai competenti provveditori agli studi secondo le disposizioni vigenti per gli esami di maturita' dei corsi ordinari. 4. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il Presidente della Commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che cio' risulti necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al precedente art. 1 - terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 4, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturita' artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica. Il presidente dovra' procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 4. 5. Tali nomine vengono disposte sempreche' non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi il presidente e i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possono far fronte alle esigenze anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di stu- dio. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente ed in caso di assoluta necessita', puo' cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo. Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque rinvio alla disciplina prevista dalla apposita ordinanza per gli esami di maturita' dei corsi ordinari. 6. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari. 7. Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 presso l'Istituto sede principale cui la commissione e' stata assegnata. 8. La riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre giorni tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali, saranno dedicate dalle commissioni, in particolare, alla approfondita conoscenza dei progetti sperimentali attuati nelle classi per le quali si svolge l'esame, in modo da garantire al colloquio una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi. Pertanto le commissioni procederanno puntualmente ai seguenti adempimenti: esame dei programmi svolti e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe, compresi eventuali lavori elaborati dai singoli alunni, nonche' di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno; esame da effettuare con particolare attenzione, della relazione informativa, presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e i risultati della sperimentazione attuata; colloquio, se possibile, con i presidi e i consigli di classe, finalizzato alla conoscenza del progetto sperimentale attuato nella classe. 9. Dopo la conclusione dei suddetti lavori si procede alla revisione e alla valutazione degli elaborati, operazioni per le quali dovranno essere impegnati non piu' di cinque giorni. 10. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.