Art. 2
                      Commissioni giudicatrici
  1.  Per  gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di
norma  commissioni  giudicatrici  per i medesimi indirizzi di ciascun
istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.
  2.  Ogni  commissione  e'  formata  da  un  presidente,  da quattro
commissari  esterni  e  da  quanti  commissari  interni  occorrono in
rappresentanza  di  ciascun  indirizzo o di ciascuna classe. Un unico
docente  puo' rappresentare piu' indirizzi o piu' classi. Nel caso di
classi  con  piu' indirizzi il numero dei commissari interni non deve
superare il numero delle classi.
  3.  Annualmente  le  commissioni  sono  nominate  dal  Ministro con
proprio  provvedimento.  Le  eventuali sostituzioni sono disposte dai
competenti  provveditori  agli  studi secondo le disposizioni vigenti
per gli esami di maturita' dei corsi ordinari.
  4.  Per far fronte alle esigenze del colloquio, il Presidente della
Commissione  provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo,
ogni  volta  che  cio'  risulti  necessario  per  mancanza  di membri
effettivi,  per  le  discipline oggetto della seconda prova scritta e
per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto
di cui al precedente art. 1 - terzo comma. Inoltre egli provvede alla
nomina   di  altri  membri  aggregati  a  pieno  titolo,  qualora  la
commissione  lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire
lo  svolgimento  del  colloquio, come previsto dal successivo art. 4,
settimo  comma,  del  presente decreto. Non si provvede a tale nomina
nel  caso  di  discipline  che  prevedono soltanto prove pratiche, ad
eccezione  delle  prove  di  strumento  previste per il conseguimento
della maturita' artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori
di  musica.  Il  presidente  dovra'  procedere,  inoltre,  sempre  se
strettamente  necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno
titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 4.
  5.  Tali nomine vengono disposte sempreche' non vi siano commissari
di  nomina ministeriale, compresi il presidente e i rappresentanti di
classe   e  di  indirizzo,  che  possono  far  fronte  alle  esigenze
anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di
concorso ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di stu-
dio.  La  nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente ed in
caso  di  assoluta necessita', puo' cadere su docenti appartenenti al
medesimo  istituto  sede  di  esame, ma non alla stessa classe o allo
stesso  indirizzo.  Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque
rinvio  alla  disciplina  prevista  dalla  apposita ordinanza per gli
esami di maturita' dei corsi ordinari.
  6.  In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente
e da cinque commissari.
  7.   Le   commissioni  si  insediano,  per  gli  adempimenti  sotto
menzionati,  due  giorni  prima dell'inizio delle prove scritte, alle
ore  8,30  presso  l'Istituto  sede  principale cui la commissione e'
stata assegnata.
  8.  La  riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre
giorni  tra  il  termine  delle  prove scritte e l'inizio delle prove
orali,  saranno  dedicate  dalle  commissioni,  in  particolare, alla
approfondita  conoscenza  dei  progetti  sperimentali  attuati  nelle
classi  per  le  quali  si  svolge  l'esame,  in modo da garantire al
colloquio  una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi.
Pertanto   le   commissioni  procederanno  puntualmente  ai  seguenti
adempimenti:
   esame  dei  programmi  svolti  e  della  documentazione  didattica
presentata   dai   consigli  di  classe,  compresi  eventuali  lavori
elaborati dai singoli alunni, nonche' di tutti gli atti relativi allo
scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno;
   esame  da  effettuare  con particolare attenzione, della relazione
informativa,  presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e
i risultati della sperimentazione attuata;
   colloquio,  se  possibile,  con  i presidi e i consigli di classe,
finalizzato  alla  conoscenza del progetto sperimentale attuato nella
classe.
  9.  Dopo  la  conclusione  dei  suddetti  lavori  si  procede  alla
revisione e alla valutazione degli elaborati, operazioni per le quali
dovranno essere impegnati non piu' di cinque giorni.
  10. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta
menzione  di  tali  adempimenti  e  contenere anche una prima ampia e
circostanziata  valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere
conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.